Venerdì sera, proprio in prossimità dell’ultimo giorno utile per il versamento delle imposte, è arrivata la risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alle numerose richieste sull’utilizzo delle ritenuta d’acconto subite dai contribuenti minimi in relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR.
Sono molti infatti i c.d. nuovi contribuenti minimi che hanno erroneamente subito nell’anno d’imposta 2012 le ritenute dovute dalle Poste o banche in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia.
Non esistendo in UnicoPF, al quadro LM, uno specifico campo per scomputare dette ritenute, l’unica possibilità di recupero dell’importo era la presentazione di un’apposita Istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Nella Risoluzione n. 47 dello scorso 5 luglio, l’Agenzia dispone che, con riferimento al periodo d’imposta 2012, dette ritenute, qualora siano state operate e certificate dal sostituto d’imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), possano essere – in alternativa all’istanza di rimborso – scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013.
A tal fine:
- dovrà essere valorizzato con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”;
- le ritenute relative ai bonifici dovranno essere riportate nel quadro RS, al rigo RS33 esclusivamente alla colonna 2 del primo modulo, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese, ovviamente senza compilare il campo dedicato al codice fiscale del consorzio;
- se devono essere indicate anche ritenute cedute da consorzi, queste dovranno essere inserite esclusivamente nei moduli successivi.
Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno, poi, essere normalmente scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, ovvero nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4.
Conseguentemente, sono state aggiornate anche le procedure di controllo.
Si ricorda che con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 185820/2011, in attuazione ai commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011, è stato previsto che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non devono essere soggetti a ritenuta d’acconto e che, a tal fine, è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola, da indicare nella fattura emessa. Ne consegue che la ritenuta a titolo di acconto applicata da Poste o banche di cui trattasi non deve essere applicata per i soggetti che hanno optato per il regime semplificato.
Rita Martin – Centro Studi CGN