Abbiamo visto con il precedente articolo “Semplificazioni amministrative: cosa cambia?” che, con il comunicato stampa del 3 luglio 2013, sono state presentate dall’Agenzia delle entrate una serie di semplificazioni di taglio amministrativo, che vanno ad aggiungersi alle misure contenute nel Disegno di legge “Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 giugno 2013. Riportiamo di seguito le semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa.
Più facile per gli agenti ottenere le ritenute ridotte – la dichiarazione che consente agli agenti di ottenere l’applicazione della ritenuta di acconto nella misura del 20% non deve essere più presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno solare. La dichiarazione, pertanto, sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
Limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini IVA – il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale a 50 euro anche ai fini IVA, allineandosi quindi con quello previsto per le imposte dirette.
Una sola denuncia annuale per i premi incassati dagli assicuratori esteri, eliminato l’obbligo di comunicarli al Fisco ogni mese – il rappresentante fiscale dell’assicuratore estero che opera in Italia deve presentare la comunicazione dei premi ed accessori incassati per anno solare e non più con frequenza mensile. Gli stessi termini di presentazione sono previsti anche per le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello stato in regime di libera prestazione di servizi, senza però avvalersi di rappresentante fiscale.
Niente più nulla osta dell’Agenzia per poter dedurre le quote di ammortamento finanziario legate agli investimenti in costruzione ed esercizio di opere pubbliche – Non è più necessario ottenere una apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per dedurre le quote di ammortamento finanziario differenziate riguardanti l’investimento complessivo realizzato nell’ambito di concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche.
Un’unica richiesta per ottenere i rimborsi dei crediti d’imposta e gli interessi in conto fiscale – Per ottenere il rimborso dei crediti di imposta e dei relativi interessi maturati si può presentare un’unica istanza. Gli interessi vengono liquidati e pagati dall’agente della riscossione contestualmente all’erogazione dei rimborsi.
Non serve più l’indicazione dell’indirizzo della stabile organizzazione o del rappresentante fiscale per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato – le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, non hanno più l’obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. L’Amministrazione finanziaria, infatti, è già in possesso di tali dati.
Dichiarazione di successione da presentare solo se l’attivo supera i 75mila euro per coniuge e parenti in linea retta, allegati anche in copia – aumenta a 75mila euro il limite dell’attivo ereditario devoluto al coniuge o ai parenti in linea retta, al di sotto del quale si è esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Non occorre più, inoltre, accompagnare la denuncia con gli originali o le copie autenticate dei documenti: sono sufficienti le copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le società tra professionisti trattate dal Fisco come le associazioni – il trattamento fiscale già previsto per le associazioni tra professionisti esistenti viene esteso anche alle società tra professionisti, in quanto, anche se regolamentate nel sistema ordinistico, producono reddito di lavoro autonomo, che viene attribuito ai soci per trasparenza.
La comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento spetta all’esportatore abituale e non al fornitore – dal 1 gennaio 2014, l’obbligo di comunicare all’Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta dal fornitore dell’esportatore abituale a quest’ultimo. E’ l’esportatore a trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati della dichiarazione di intento consegnata al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell’IVA.
Comunicazione annuale per le operazioni con Paesi black list ma solo se superano i 1.000 euro – le operazioni con operatori ubicati in territori a fiscalità privilegiata sono comunicate con cadenza fissa annuale e la soglia dell’esenzione dall’obbligo sale da 500 a 1.000 euro.
Operazioni straordinarie di società di persone più facili da dichiarare e revisione dei tempi per pagare le imposte – le società di persone con esercizi a cavallo possono utilizzare i modelli dichiarativi “vecchi”, e non quelli approvati il 31 gennaio del nuovo anno. In questo modo si evita di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione rivedendo i termini entro i quali effettuare il versamento per le società di persone.
Più facile aderire ai regimi speciali. La comunicazione dell’opzione finisce direttamente in dichiarazione – L’opzione per l’adesione ai regimi speciali (quali per esempio la trasparenza, il consolidato o la tonnage tax) viene segnalata al Fisco direttamente con la prima dichiarazione dei redditi utile, cioè quella presentata nell’anno a partire dal quale l’ingresso nel regime ha efficacia.
“Vies”, tempi brevi per iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie. Il Fisco ha solo 15 giorni per comunicare il diniego – nella dichiarazione di inizio o variazione dell’attività i contribuenti esprimono l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie e il Fisco ha solo 15 giorni (e non più 30) per comunicare l’eventuale diniego. Si ricorda che il silenzio vale come assenso.
I sostituti di imposta (datori di lavoro e enti pensionistici) possono compensare le ritenute pagate in più con l’F24 – l’F24 può essere utilizzato, da datori di lavoro e enti pensionistici, per effettuare la compensazione interna delle ritenute versate in più rispetto al dovuto.
Spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in fattura – le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. Quest’ultimi, pertanto, non devono riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN