In scadenza del pagamento delle imposte a saldo, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul metodo di calcolo del credito d’imposta estero per il reddito da lavoro dipendente, in applicazione alle norme del TUIR. Vediamo come.
Con la Risoluzione 48/E dello scorso 8 luglio l’Agenzia interviene in chiarimento all’usufruibilità e all’applicazione del credito d’imposta estero, qualora il reddito estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
Oramai è noto che quasi la totalità dei redditi prodotti all’estero debba essere dichiarata anche in Italia, nella dichiarazione reddituale relativa all’anno d’imposta cui si riferiscono, così come specificato nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che sono sottoscritte tra l’Italia e i vari Stati, dando diritto a un credito d’imposta per quanto corrisposto all’estero.
Tale credito, però, così come specificato nell’art. 165 del TUIR, diviene usufruibile solo nel momento in cui le imposte corrisposte all’estero sono divenute definitive. Ciò significa che imposte versate a titolo di acconto, ad esempio, non danno diritto al credito in dichiarazione.
L’art. 165 del TUIR stabilisce che la determinazione del credito d’imposta corrisponde al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito convenzionale imponibile del contribuente e non al reddito effettivamente prodotto dal medesimo.
Al fine della determinazione del credito, quindi, la formula da applicare, secondo il TUIR, è quindi la seguente:
(reddito estero dell’anno : reddito complessivo dell’anno) x imposta lorda dell’anno.
Nella Risoluzione 48/2013 l’Agenzia sottolinea che, ai fini del predetto calcolo, l’imposta estera debba essere commisurata in base al rapporto tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente, cioè quello che risulterebbe tassato ordinariamente in Italia per la medesima attività lavorativa e non in base al reddito complessivo, modificando parzialmente quanto stabilito dal TUIR stesso.
Nella piena convinzione che tale norma verrà applicata solo per il futuro.
Rita Martin – Centro Studi CGN