Vi proponiamo una breve guida sui soggetti obbligati o meno alla presentazione del modello RED2013 (redditi 2012). Come per la scorsa campagna, l’INPS ribadisce la regola generale: il pensionato che presenta la dichiarazione dei redditi (730-2013 o UNICO-2013) non è tenuto alla presentazione del RED. Questa regola generale trova delle eccezioni dovute alle tipologie di alcuni redditi che non si possono inserire in dichiarazione e a redditi che, pur esposti in dichiarazione, devono apparire anche nel RED.
Nel primo caso parliamo di redditi che non vengono indicati in 730 o UNICO ma che devono obbligatoriamente apparire nel RED:
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio interessi bancari);
- redditi esenti (ad esempio pensioni d’invalidità di cui l’INPS non è a conoscenza);
- redditi soggetti a tassazione separata o che hanno quote escluse dalla tassazione.
Nel secondo caso parliamo di redditi che vengono già indicati in 730 o UNICO e che obbligano alla presentazione del RED:
- redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da lavoro di prestazione coordinata e continuativa;
- redditi di pensione estera.
Si ricorda che, nel caso in cui i suddetti introiti non vengano indicati nella dichiarazione, è necessario, prima di presentare il RED, correggere/integrare la dichiarazione riportando tale entrata e poi presentare il RED con l’indicazione del reddito.
Oltre alle eccezioni sui redditi, il pensionato deve presentare il RED:
- se è esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- se non ha alcun reddito oltre la pensione;
- se almeno uno dei familiari presenti in dichiarazione deve presentare il RED: in questo caso quando un componente del nucleo è obbligato a presentare il RED, tutti i componenti del nucleo sono obbligati a presentare il RED (anche a fronte di una dichiarazione dei redditi già validamente presentata).
Giacomo Forato – Centro Studi CGN