La consulenza fiscale e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali richiedono senza dubbio un’assunzione di responsabilità da parte dei commercialisti ma possono essere anche fonte di richieste di risarcimento danni da parte dei clienti.
La responsabilità del commercialista è tanto più oggettiva (e facilmente dimostrabile) quanto più la prestazione professionale richiede un obbligo di risultato.
Ma cosa si intende per obbligo di risultato?
L’obbligo di risultato è il fine della prestazione del professionista.
Non tutte le prestazioni hanno come fine il raggiungimento del risultato; solo quelle che implicano l’esecuzione materiale di un adempimento, quale ad esempio:
- La predisposizione e l’invio delle dichiarazioni fiscali
- Le liquidazioni periodiche iva
- La predisposizione dei ricorsi
- La stampa e la conservazione dei registri fiscali
- Il pagamento dei tributi tramite l’invio del modello F24 telematico
Qui è chiaro che, se l’adempimento non viene evaso, la responsabilità ricade totalmente sul commercialista che dovrà dimostrare (se esiste) il verificarsi di una situazione fortuita, a lui non imputabile, che ha portato all’inadempienza della prestazione.
Diverso è se si tratta di consulenza fiscale. Qui infatti entra in gioco l’obbligo di mezzo.
L’obbligo di mezzo impone invece al commercialista l’uso della diligenza richiesta dall’incarico per lo svolgimento della propria attività professionale.
In questo caso non vi è l’obbligo di raggiungere materialmente un risultato e la responsabilità del commercialista è meno oggettiva e quindi dimostrabile.
Si possono delineare due possibili scenari.
Primo scenario: il commercialista ha svolto una corretta consulenza fiscale rispettando (anche sotto il profilo degli adempimenti) la normativa vigente, nei suoi confronti non si genera quindi nessuna responsabilità.
Secondo scenario: il commercialista non ha adottato un comportamento in linea con la normativa fiscale vigente, nei suoi confronti si genera quindi una responsabilità (esclusiva o concorsuale con il cliente) il cui grado è misurabile dalla complessità della consulenza e dalla presenza o meno di dolo o colpa grave.
Nel caso in cui l’errore od omissione del professionista (previo accertamento della sua responsabilità) comporti una richiesta di risarcimento da parte del cliente, qui interviene la polizza RC professionale.
L’RC professionale infatti tutela il professionista di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della propria attività.
Il professionista è coperto infatti per quei rischi, espressamente indicati in polizza, che causano un danno al proprio cliente. Tuttavia deve fare molta attenzione: se la sanzione viene comminata direttamente a lui (come succede con l’antiriciclaggio) non è coperto, in quanto viene applicato il principio della responsabilità diretta ed esclusiva.
Alberto Vendrame – Centro Studi CGN