In vista delle retribuzioni di luglio e delle pensioni di agosto, vi proponiamo una breve guida sulle modalità di invio delle comunicazioni 730-4 e sulle principali cause di scarto delle comunicazioni stesse.
A seguito del Decreto 63/2007 e del Provvedimento 22/02/2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato stabilito che, ad esclusione di INPS (che comprende anche l’ex INPDAP e l’ex ENPALS incorporati nell’INPS) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), tutti i Sostituti o il loro Intermediario sono obbligati all’iscrizione nell’apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate mediante la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (nel 2013 l’elenco contiene più di 1.701.000 soggetti).
I CAF pertanto, dopo aver prestato l’Assistenza fiscale ai contribuenti, provvedono a inviare le Comunicazioni 730-4 ai Sostituti d’Imposta per l’esecuzione dei conguagli nelle buste paga di “competenza” del mese di Luglio (paragrafo 9.1 della Circolare 14/E del 09/05/2013) o, per gli Enti che erogano pensioni, a partire dalla rata erogata nel mese di agosto o settembre.
La normativa prevede per i CAF tre modalità di invio delle Comunicazioni 730-4 ai Sostituti d’Imposta:
- invio telematico tramite apposito sito per le Comunicazioni 730-4 all’INPS e al MEF (DCSII di Latina);
- invio telematico all’Agenzia delle Entrate, la quale provvede a consegnare le Comunicazioni nell’area personale di Entratel o Fisconline di ciascun Sostituto d’Imposta o loro Intermediario sulla base dell’iscrizione prevista dai citati provvedimenti; se la consegna non può avvenire, l’Agenzia avvisa il CAF, il quale provvederà ad inoltrare la Comunicazione con le modalità indicate al punto successivo;
- per i restanti Sostituti, non rientranti nei due casi precedenti, i CAF devono utilizzare le vecchie modalità (cartaceo postale o consegna diretta, fax, e-mail).
La fase successiva prevede che i Sostituti d’Imposta diano riscontro di quanto ricevuto effettuando le comunicazioni ai CAF. Ciò avviene nei seguenti modi:
- l’INPS ed il MEF, dopo aver elaborato le Comunicazioni 730-4 effettuando il riscontro sui soggetti in carico, mettono a disposizione l’esito dei soggetti abbinati o, per quelli non abbinati, il motivo dello scarto;
- per le Comunicazioni 730-4 inoltrate tramite l’Agenzia delle Entrate i Sostituti d’Imposta o i loro Intermediari comunicano al CAF solo i nominativi dei soggetti per i quali non possono effettuare il conguaglio, tutti gli altri soggetti si intendono implicitamente accettati;
- per le restanti Comunicazioni 730-4 (cartacee postali, fax ecc.) il Sostituto d’Imposta è tenuto a restituirne copia firmata per accettazione, con eventuale segnalazione dei soggetti per i quali non può effettuare il conguaglio al CAF, il quale la conserva come prova dell’avvenuta consegna.
Le motivazioni di scarto delle Comunicazioni 730-4 che si verificano più frequentemente, in particolare con INPS e MEF, sono le seguenti:
- Sostituto errato o codice fiscale non valido: è una segnalazione generica che racchiude diverse situazioni aventi in comune l’impossibilità di collegare, attraverso i loro codici fiscali, il contribuente e il Sostituto d’Imposta (codice fiscale aggiornato del contribuente non è stato comunicato al Sostituto d’Imposta, posizione retributiva o prestazione non ancora codificata dal Sostituto d’Imposta, errato codice fiscale di uno dei due soggetti);
- Soggetto cessato: la prestazione dell’Ente oppure il rapporto di lavoro è cessato pertanto il conguaglio non può essere effettato oppure, nel caso di rateizzazione, è stato interrotto;
- Codice fiscale non vigente: è una segnalazione emessa dal MEF nei casi di soggetto conosciuto dal Sostituto d’Imposta con un rapporto di lavoro sospeso (si tratta nella maggior parte dei casi di insegnanti non di ruolo). È necessario attendere l’assegnazione di un nuovo incarico. Successivamente il CAF potrà ritrasmettere la Comunicazione 730-4 per l’abbinamento e il conseguente conguaglio;
- 730-4 trasmesso da altro CAF: il contribuente ha presentato due volte il Modello 730 a due diversi CAF o direttamente al Sostituto d’imposta e successivamente ad un CAF;
- Importi di conguaglio elevati: è una segnalazione di sospensione del conguaglio, prevalentemente di INPS e MEF, quando le imposte da conguagliare hanno importi elevati e per i quali il Sostituto d’Imposta esige dal CAF un’esplicita conferma di correttezza degli importi derivati dal Modello 730;
- Passaggio diretto del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro: in questo caso molti Sostituti d’Imposta richiedono impropriamente di variare i dati della Comunicazione 730-4; la modalità corretta è invece stabilita al paragrafo 9.1 della Circolare 14/E del 09/05/2013.
Le Comunicazioni 730-4 respinte dal Sostituto d’Imposta vanno sempre gestite dal CAF o dalla sua struttura periferica per garantire al contribuente la liquidazione. In particolare le imposte a debito, in mancanza di conguaglio da parte del Sostituto d’Imposta, vanno versate con Modello F24 compensando i debiti con eventuali crediti.
Il “Modello 730 integrativo” (tipo 2), presentato entro il 25 Ottobre, consente al contribuente che ha variato il datore di lavoro o ente di inviare, tramite il CAF, la Comunicazione 730-4 al nuovo Sostituto d’Imposta che effettuerà il conguaglio entro la scadenza dell’esercizio fiscale (12 Gennaio 2014).
Ivo Poles – Centro Studi CGN