Studi di settore: ultime novità dall’Agenzia

Ecco per voi una sintesi di tutte le novità di rilievo che interessano l’applicazione dei 205 studi di settore per la compilazione dei redditi Unico 2013.

La circolare n. 23/E del 15 luglio 2013 dell’Agenzia illustra le novità più significative intervenute sul piano normativo e di elaborazione degli studi di settore, approfondendo anche le principali modifiche alla modulistica.

Le principali novità commentate nella circolare riguardano infatti l’aggiornamento delle analisi di territorialità applicabili a partire dal periodo di imposta 2012; i nuovi indicatori di normalità e coerenza economica approvati con i decreti ministeriali del 21 e del 28 marzo 2013; la revisione congiunturale degli studi di settore rispetto agli effetti della crisi economica e l’elaborazione di 5 studi di settore su base regionale grazie all’applicazione dei cosiddetti modelli misti.

Tra i temi affrontati anche quello del nuovo correttivo sulle attività di stabili collaborazioni rese dai giovani professionisti che rientrano in uno degli studi di settore interessati (geometri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti).

La circolare precisa che il fatto che l’attività sia svolta esclusivamente presso altri studi professionali o altre strutture è una delle principali condizioni richieste per poter accedere all’agevolazione. Inoltre, entrando nel merito, la circolare chiarisce che la stessa condizione è soddisfatta anche nel caso in cui il giovane professionista analizzi e approfondisca le pratiche assegnategli presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le novità per i contribuenti ex minimi, l’Agenzia nella circolare precisa che i soggetti che hanno cessato, nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 o precedenti, di avvalersi del regime dei contribuenti minimi, devono fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri da compilare, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.

Per i lavoratori autonomi ex minimi, gli studi di settore si applicano pienamente fin dal primo anno di cessazione del regime. Questi soggetti dovranno opportunamente procedere alla rielaborazione dei dati contabili per poter consentire il corretto calcolo di Gerico.

La circolare prende in esame le cause di inapplicabilità ribadendo che per l’attività d’impresa, in base ai decreti del dicembre 2012, gli studi di settore non si applicano alle società cooperative, alle società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Questo vale solo per cooperative di imprese e utenti “che non operano per conto terzi e che non eseguono le ordinarie regole di mercato” ed in “presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti”.

Particolare attenzione è riservata ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. In seguito alle oggettive difficoltà dichiarative, non sono obbligati a presentare il relativo modello i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale 1 giugno 2012 che presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva; hanno cessato l’attività; si trovano in liquidazione volontaria.

Infine, con riguardo al settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie e accessori (codice VM05U), sono state individuate le cosiddette aree gravitazionali, vale a dire le aree di mercato influenzate dalla presenza di Factory outlet center (foc), considerando la distanza di percorrenza in minuti di ogni comune al foc più vicino.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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