Con la Circolare n.20/E del 13.05.2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni preziosi chiarimenti sulla normativa in materia di detraibilità di alcune spese, tra cui quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%) ed agli interventi di risparmio energetico (55%), che ora andiamo ad esaminare nel dettaglio, nei paragrafi successivi.
ANNOTAZIONE NELLA FATTURA DELLA PERCENTUALE DI SPESA SOSTENUTA E POSSIBILITÀ DI FRUIRE DEL BENEFICIO FISCALE IN BASE ALL’ONERE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO
La Risoluzione n. 353/E del 7 agosto 2008, in materia di detrazione d’imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ha evidenziato che, in caso di più soggetti che intendono fruire della detrazione, l’eventuale indicazione sul bonifico del solo codice fiscale di colui che ha trasmesso la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara non pregiudica il diritto degli altri aventi diritto purché indichino nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato agli oneri agevolabili, il codice fiscale, riportato sul bonifico, del soggetto che ha effettuato la comunicazione stessa.
Con Circolare n. 34 del 2008 è stato chiarito, con riferimento alla detrazione del 55 per cento, che, qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.
Sulla base della prassi richiamata che intende riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Resta inteso che il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio.
Lo stesso ragionamento equivale nel caso di acquisto del box pertinenziale.
POSSIBILITÀ DI RETTIFICARE GLI ERRORI CONTENUTI NELLA SCHEDA INFORMATIVA INVIATA ALL’ENEA PER LE ANNUALITÀ 2007, 2008 E 2009
Con la Circolare n. 21/E del 2010 è stata prevista la possibilità di rettificare telematicamente il contenuto della scheda informativa inviata all’Enea, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Con riferimento alle schede informative inviate all’Enea per le annualità 2007 e 2008, si osserva che non è possibile rettificarne telematicamente il contenuto in quanto le procedure informatiche implementate presso l’Enea ne consentono la correzione solo a partire dall’anno di imposta 2009. Tenuto conto di tale impossibilità, per gli anni di imposta 2007 e 2008, il diritto dei contribuenti a fruire della detrazione del 55 per cento per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata può essere riconosciuto se, in sede di controllo formale delle relative dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, il contribuente, oltre a dimostrare di aver osservato tutti gli adempimenti posti a suo carico per la fruizione del beneficio, documenti anche le spese non risultanti dalla scheda originariamente inviata all’Enea.
L’eventuale detrazione delle spese sostenute nel 2009 che non risultano dalla scheda informativa inviata all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, e per le quali non risulta effettuato telematicamente l’invio della scheda rettificativa, deve considerarsi indebita, coerentemente a quanto stabilito nella Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010. Con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 è stata illustrata la apposita procedura telematica per rettificare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contenuto della scheda informativa inviata all’Enea. Tale procedura, che trova applicazione con riferimento alle spese sostenute dal periodo d’imposta 2009, costituisce l’unica modalità per far valere le spese non indicate nella comunicazione originariamente inviata all’ENEA.
POSSIBILITÀ DI DETRARRE LA SPESA SOSTENUTA NEL 2010 NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI RELATIVA AL PERIODO D’IMPOSTA NEL QUALE I LAVORI SI SONO CONCLUSI
Il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è condizionato dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal TUIR (principio di cassa in linea generale e di competenza per chi esercita attività d’impresa).
In particolare, se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, in ossequio al principio di cassa, porterà in detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta (2010 e 2011).
Se, invece, i suddetti interventi sono realizzati da un imprenditore, le relative spese saranno portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le stesse devono intendersi sostenute in base al principio di competenza (le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).
Poiché a partire dall’anno 2011 le spese per interventi di risparmio energetico devono essere ripartite in dieci rate, anziché in cinque come previsto precedentemente, si rileva che le stesse, anche se riferite al medesimo intervento, dovranno essere rateizzate in base alla normativa vigente nell’anno di sostenimento dell’onere.
DETRAZIONE FISCALE DEL 55% E UTILIZZO PROMISCUO DELL’IMMOBILE
Come precisato nella Circolare n. 36/E del 31/05/2007, possono avvalersi della detrazione in esame le persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché coloro che conseguono redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), a condizione che tali soggetti possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato) e le relative spese siano effettivamente rimaste a loro carico.
Detta Circolare ha specificato, altresì, che l’agevolazione in esame, a differenza della detrazione del 36 per cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia, che compete per i soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali. Pertanto, posto che il beneficio in commento spetta agli esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumentali all’esercizio dell’attività, si ritiene che il contribuente, nel caso prospettato, possa fruire della detrazione del 55 per cento anche in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio dell’attività professionale.
Dette spese possono essere dedotte dai compensi percepiti secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo e tale deduzione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione in esame, purché ricorrano, ovviamente, tutte le altre condizioni richieste dalla legge per la fruizione di tale beneficio.