I conti correnti esteri in RW

Com’è noto i conti correnti detenuti all’estero devono essere sempre segnalati nel quadro RW di Unico. Analizziamo di seguito le regole generali, gli eventuali casi di esonero e alcuni particolari casi di segnalazione.

Nel caso di detenzione di un conto corrente estero, sia esso bancario o postale, la segnalazione nel quadro RW diviene obbligatoria nel momento in cui il suo saldo al 31 dicembre dell’anno d’imposta sia superiore a Euro 10.000,00 ovvero se, sempre nell’anno d’imposta, sono state movimentate somme per un importo complessivo superiore a Euro 10.000,00.

In linea generale, quindi, il conto corrente detenuto all’estero va sempre indicato nella Sezione II di RW se al 31/12 il suo saldo è superiore a Euro 10.000,00.

Esempio:

Luigi apre un c/c bancario a Dublino il 16/4/2012 e vi trasferisce l’importo di Euro 27.500,00; al 31/12/2012 il saldo del c/c è pari a Euro 26.450,00.

Luigi dovrà compilare la Sezione II del quadro RW per l’indicazione del c/c detenuto al 31/12, poiché di importo superiore a Euro 10.000,00.

Dovrà inoltre compilare la Sezione III del quadro RW per indicare il trasferimento del denaro dall’Italia all’Irlanda.

Quando la segnalazione del c/c nel quadro RW diviene NON obbligatoria?

Premesso che le istruzioni ministeriali di Unico precisano che tutte le attività finanziarie devono essere sempre segnalate in RW, la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 54/2002 ammette la possibilità di omettere la segnalazione del conto corrente se i redditi derivanti dallo stesso sono riscossi tramite intermediari italiani. In tal caso il contribuente deve:

  • dare disposizione alla banca estera di accreditare gli interessi attivi direttamente in un c/c italiano, con distinzione dell’importo maturato e della ritenuta applicata;
  • dare disposizioni alla banca italiana di applicare la ritenuta sugli interessi accreditati.

I conti correnti cointestati

In caso di conto corrente detenuto all’estero e cointestato, l’obbligo di segnalazione nel quadro RW è a carico di ogni soggetto intestatario e con riferimento alla propria quota di possesso.

Tuttavia, l’indicazione così descritta può ritenersi valida solamente nel caso in cui l’esercizio di eventuali diritti sull’intero bene richieda un’autorizzazione da parte degli altri soggetti cointestatari.

Nella Circolare n. 45/2010, infatti, viene precisato che qualora ognuno dei cointestatari possa disporre liberamente dell’intera somma (es. in caso di poteri di firma disgiunta) la segnalazione per ognuno dei soggetti deve essere rivolta all’intero ammontare  del conto.

Diviene obbligatoria anche la segnalazione dei trasferimenti di denaro effettuati da altri soggetti sul proprio conto corrente.

Alcuni casi di esonero

  1. Dipendenti pubblici: è il D.L. 78/2010 all’art. 38 c.13 che stabilisce la non applicabilità del monitoraggio fiscale per i dipendenti pubblici che lavorano all’estero per suddivisioni politiche/amministrative, per enti locali o per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia e la cui residenza fiscale sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. Tali soggetti sono pertanto esonerati dalla compilazione del quadro RW per il periodo in cui esercitano l’attività lavorativa all’estero. A titolo informativo, si ricorda che l’esonero riguarda non solo i conti correnti, ma anche tutte le attività e gli investimenti detenuti all’estero;
  2. Lavoratori in zone di frontiera e in altri Stati limitrofi: sempre il medesimo Decreto Legge attribuisce l’esonero dalla segnalazione anche per i contribuenti persone fisiche che lavorano in via continuativa all’estero sia in zone di frontiera sia in altri Paesi limitrofi, in riferimento agli investimenti e alle attività  di natura finanziaria e solo se detenute nel Paese in cui è svolta l’attività.

Si auspica che, come da tempo promesso, venga attuata dall’Amministrazione Finanziaria  la lunga e sospirata revisione del quadro RW, al fine di snellire le procedure di compilazione, tanto più che oramai l’indicazione  di molte attività (es. immobili o c/c) costituisce spesso una doppia segnalazione.

Rita Martin – Centro Studi CGN