Revisori legali: comunicazioni obbligatorie entro il 23 settembre

I revisori legali hanno tempo fino al 23 settembre per comunicare i propri dati anagrafici e gli incarichi in corso oppure chiedere l’inserimento nella sezione “inattivi”. Qui di seguito riepiloghiamo le modalità operative per eseguire le comunicazioni, che dovranno avvenire esclusivamente per via telematica.

Con determina del 21.6.2013 pubblicata il giorno 25 sul sito internet istituzionale della R.G.S., il Ragioniere Generale dello Stato ha stabilito le modalità di trasmissione telematica delle informazioni che dovranno fornire tutti gli Iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. n. 39-2010, per la “prima formazione del Registro” (art.17 c.2 D.M. 145/2012).

Pertanto, al fine di aggiornare ed integrare il contenuto informativo del vecchio registro dei Revisori contabili alle nuove disposizioni, sia gli iscritti Persone fisiche che le Società di revisione, dovranno comunicare:

  • l’aggiornamento delle informazioni anagrafiche;
  • l’aggiornamento delle informazioni strumentali e cioè:
    • l’eventuale opzione per l’iscrizione nella sezione “Inattivi”;
    • gli incarichi in essere, con la precisazione della durata e dei corrispettivi pattuiti e successivamente anche della cessazione.

Tutti i Revisori iscritti sono stati inseriti nella sezione “Attivi” fermo restando che, anche se in atto non si svolge alcuna attività, sarà l’inattività consecutiva per 3 anni a determinare il passaggio d’ufficio nella sezione “inattivi”.

Nelle ultime FAQ sull’argomento, pubblicate sul sito dei Revisori legali www.revisionelegale.mef.gov.it, si precisa che il triennio consecutivo decorre dal 23 settembre 2013.

Tuttavia, sia adesso in sede di “prima formazione del Registro” che successivamente, e sempreché non si abbiano incarichi in corso, potrà essere chiesto l’inserimento nella sezione “inattivi”.

I Revisori attivi saranno soggetti all’obbligo formativo, al controllo di qualità da parte della competente autorità vigilante e al pagamento del contributo annuale commisurato “all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio”; i Revisori inattivi che restano iscritti al Registro conservando l’anzianità di iscrizione, non possono avere in corso né comunicare al Registro lo svolgimento di incarichi di revisione legale, non possono svolgere la funzione di dominus per l’attività di tirocinio e assumeranno nuovi incarichi solo dopo un corso di formazione e aggiornamento professionale.

Ancora, le FAQ precisano che, se il collegio sindacale è incaricato anche della revisione legale, il sindaco supplente è tenuto comunicare l’incarico. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo decada dal proprio incarico, il sindaco supplente dovrà tempestivamente comunicare il subentro nelle funzioni di sindaco effettivo.

Per individuare la natura degli incarichi soggetti all’obbligo di comunicazione, ci si può rifare alla circolare n. 34–2013 emanata dal MEF che, benché diretta ai dipendenti del Ministero, detta dei criteri validi per tutti i soggetti iscritti al registro dei Revisori legali.

In particolare la predetta circolare precisa che:

  • sono soggetti a comunicazione gli incarichi di revisione legale assunti presso soggetti che, in base al Codice Civile o altra disposizione normativa, sottopongono i conti annuali e consolidati al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro (nel rispetto dei principi e in conformità di cui agli artt. 11 e14 del  D.Lgs. 39/2010);
  • in base all’art.20 del D.Lgs. 123/2011, le attività svolte nell’ambito degli incarichi di Componente del Collegio dei revisori dei conti degli enti ed organismi pubblici, non possono essere assimilate alla revisione legale.

Per quanto riguarda la fase operativa da svolgersi sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it, si procederà come segue:

  • verificare tramite il link ricerca revisori l’esattezza del proprio codice fiscale (se persona fisica) o partita IVA (se società), che costituisce la condizione essenziale per procedere con le fasi successive. Nel caso in cui la verifica non vada a buon fine, si deve inviare apposita segnalazione avente ad oggetto “Anomalia codice fiscale o partita iva” all’indirizzo pec registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it allegando la copia immagine del dato da variare e di un valido documento di riconoscimento del soggetto;
  • collegarsi al link LOGIN AREA RISERVATA selezionando una delle 3 opzioni rappresentate. Nel caso in cui i revisori siano già accreditati, la procedura sarà breve perché subito dopo la visualizzazione del PIN 1 seguirà il rilascio del PIN 2; in caso contrario, l’iscritto (che indicherà un indirizzo mail di riferimento sul quale riceverà il PIN 1) dovrà accreditarsi tramite “modulo” compilando ed inviando per posta ordinaria o via fax la richiesta di rilascio del PIN 2, che riceverà all’indirizzo telematico comunicato;
  • dopo aver ottenuto il PIN completo formato da 8 caratteri e dopo aver effettuato il cambio password, si accederà alle due fasi di aggiornamento relative al contenuto informativo del Registro e alla scelta della sezione del Registro inattivi in cui essere collocato. La variazione dei dati della prima opzione sarà presa in carico dalla segreteria che, successivamente, invierà apposita e-mail di conferma, mentre la convalida della seconda opzione avverrà cliccando sul campo “aggiornamento della sezione del registro” e verificando successivamente il buon esito, interrogando la “ricerca revisori” in corrispondenza della lente d’ingrandimento.

Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni si incorre nelle pesanti sanzioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 39/2010, per cui è meglio affrettarsi ad eseguire le comunicazioni del caso.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo