Con la Riforma Fornero prima (L. n. 92/2012) ed il recentissimo Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013, conv. con L. n. 99/2013) poi, sono stati ridefiniti gli elementi essenziali per il legittimo ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio. Qui di seguito proponiamo una sorta di check-list degli elementi essenziali caratteristici di tale tipologia contrattuale di rapporto di lavoro.
Compensi non superiori a 5.000 € nell’anno solare per tutti i committenti
In base al nuovo articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo complessivamente, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 € nel corso di un anno solare. I 5.000 € si riferiscono al compenso massimo che il lavoratore può percepire, a prescindere dal numero di committenti. Inizialmente, invece, il limite reddituale faceva riferimento al singolo committente.
Come affermato più volte in sede amministrativa, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto di lavoro, la prestazione rientrante nei limiti economici indicati dalla legge si presume accessoria. Quindi, fino al limite di 5.000 € qualunque soggetto e per qualunque attività può prestare lavoro accessorio – con le eccezioni previste per il lavoro domestico, il settore agricolo ed i committenti pubblici.
Limite di 2.000 € per ciascun committente
La legge pone un ulteriore limite economico per le prestazioni di lavoro accessorio: nei confronti dei “committenti imprenditori commerciali o professionisti”, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 € annui, rivalutati annualmente.
L’espressione “imprenditore commerciale” ha destato qualche perplessità in merito alla sua corretta interpretazione. Il Ministero del lavoro, con circ. 4/2013, ha affermato che l’espressione in questione vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa.
Irrilevanza dell’occasionalità
Con la riscrittura dell’art. 70, c. 1 ad opera del D.L. n. 76/2013 non è più rilevante l’occasionalità della prestazione. Il requisito che identifica il lavoro occasionale resta definito quindi nel limite reddituale dei 5.000 € nell’anno solare.
Voucher per il pagamento della prestazione
Per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio si utilizza il meccanismo dei voucher, che comprendono
- Copertura previdenziale presso l’INPS
- Copertura assicurativa presso l’INAIL.
Valore del voucher
Attualmente il valore nominale del voucher è fissato in 10 €.
Esenzione fiscale
Il compenso derivante dal lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale. Non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore ed è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN