Le delibere e i regolamenti comunali in materia di IMU, per l’anno d’imposta in corso al 2013, sono efficaci dal giorno in cui sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascun comune. È questa una delle novità IMU prevista dal D.L. n. 102 del 2013. L’altra riguarda il differimento al 30 novembre del termine entro cui i comuni devono approvare il proprio bilancio di previsione. Vediamo quali sono le conseguenze per il contribuente di queste due importanti novità.
Sono due i “pericoli” per i contribuenti: il fatto che la data di pubblicazione delle delibere, probabilmente, sarà conosciuta soltanto a ridosso della scadenza e il fatto che, dopo l’approvazione del D.L. n. 102 del 2013, i contribuenti dovranno ricercare le aliquote, le detrazioni, etc. nei siti dei Comuni di tutta Italia. Non opererà più, quindi, la semplificazione che prevedeva l’efficacia delle delibere se pubblicate sul sito appositamente messo a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.
Facciamo un passo indietro. Come noto, la regola generale per i tributi locali è che il comune debba fissare le aliquote e le detrazioni, le esenzioni, etc. prima o contestualmente all’approvazione del bilancio preventivo. Anche se il termine per l’adempimento sarebbe il 31 dicembre dell’anno precedente, negli ultimi anni la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione è sempre stata oggetto di proroga. Tale data, ulteriormente prorogata dal D.L. n. 102 del 2013 (cosiddetto decreto IMU), ha sconvolto il meccanismo definito dal comma 13-bis, art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che prevede che le decisioni comunali siano pubblicate sul sito del dipartimento finanze (Portale del federalismo fiscale) entro scadenze prefissate.
Infatti, si deve ricordare che la legge n. 64 del 2013 aveva fissato il 28 ottobre come data ultima per la pubblicazione della delibera e aveva obbligato i comuni a trasmettere telematicamente i provvedimenti di cui sopra entro il 21 ottobre. Inoltre, il comma 13-bis, art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, modificato dalla ditata legge n. 64 del 2013, aveva precisato che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorreva dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. È vero che il D.L. n. 102 del 2013 e la relativa relazione di accompagnamento precisano che rimane comunque ferma la disposizione, contenuta nel medesimo art. 13, comma 13-bis, secondo cui tali provvedimenti sono inviati, esclusivamente per via telematica, per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Tuttavia, considerato che il D.L. n. 102 del 2013 ha concesso l’efficacia delle delibere comunale se pubblicate sul sito internet del Comune, non si comprende per quale ragione non sia stata stabilita altresì la data limite per la sua pubblicazione. Stante quanto sopra, infatti, il contribuente corre il rischio concreto di conoscere la delibera che approva le aliquote e la misura delle detrazioni a ridosso della scadenza che, salvo proroghe dell’ultimo minuto, è fissata al 16 dicembre.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN