Agenti o rappresentanti di commercio: l’acquisto del veicolo in leasing

L’agente o il rappresentante di commercio può acquistare l’autovettura per la propria attività ovvero sottoscrivere un contratto di leasing finanziario, secondo la propria convenienza. È definito leasing finanziario quel contratto di leasing che comporta il trasferimento al locatario di tutti (o della maggior parte) dei rischi e dei benefici inerenti il contratto stesso. Ecco per voi una sintesi della disciplina del leasing finanziario ai fini IVA, ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IRAP.

Sono definiti soggetti che possono esercitare l’attività di agente e rappresentante di commercio:

  • l’agente di commercio
  • il subagente
  • l’agente per la tentata vendita
  • l’agente con deposito
  • l’agente con commercio in proprio
  • il rappresentante di commercio
  • il mediatore
  • il procacciatore d’affari
  • il commissionario
  • l’agente di assicurazione
  • l’agente immobiliare
  • l’agente di viaggio e turismo

Possono essere oggetto di leasing finanziario le seguenti tipologie di veicoli:

  • ciclomotori, di cui all’art.52 del CdS
  • motocicli, di cui all’art.53 del CdS
  • autovetture, di cui all’art.54 c.1 lett.a) del CdS
  • autocarri, di cui all’art.54 c.1 lett.d) del CdS
  • business car

 

Analizziamo gli aspetti del leasing finanziario ai fini IVA, ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IRAP.

1.   Ai fini IVA:

i canoni leasing e il maxi canone iniziale sono considerati un corrispettivo versato al locatore per una prestazione di servizi (art.3 DPR 633/72) e risultano quindi assoggettati a IVA, applicata all’aliquota ordinaria.

L’imposta può essere detratta anche fino al 100%, secondo il principio dell’inerenza, così come dettato dall’art.19-bis1 del DRP 633/72.

2.   Ai fini delle imposte sul reddito:

la deduzione del canone di leasing relativo agli autoveicoli è ammessa nella misura dell’80%, in base a quanto stabilito dall’art.164 del TUIR; la deduzione è ammessa sia per la quota capitale sia per la quota interessi.

Ai fini della deducibilità, inoltre devono essere verificati seguenti ulteriori limiti:

  • Il tetto fiscale massimo e il costo d’acquisto

I canoni possono essere infatti dedotti fiscalmente in proporzione al costo deducibile del veicolo rispetto a quello totale. Per gli agenti e rappresentanti tali limiti sono:

a.       autovetture  autocaravan        Euro 25.822,84

b.       motocicli                                  Euro   4.131,66

c.       ciclomotori                               Euro   2.065,83

Ad esempio, per calcolare la deducibilità di un’autovettura acquisita il leasing, dovrà essere effettuato il seguente calcolo, ragguagliando ad anno il valore: (25.822,84/costo sostenuto dal concedente) x 100 x 80%.

  • Il periodo minimo di deducibilità è ammesso, dal 29 aprile 2012,  per un periodo non inferiore a quello dell’ammortamento e cioè di 48 mesi, considerando il coefficiente del 25%, indipendentemente dalla durata del contratto.

Il maxi canone iniziale non può essere imputato per intero al primo esercizio, ma ripartito uniformemente sull’intera durata del contratto.

Per la determinazione della quota fiscalmente deducibile è necessario prendere in considerazione i costi effettivamente sostenuti dal contribuente e dalla società, applicando la formula (importo massimo deducibile/costo effettivo sostenuto dalla società) x 100 e ragguagliare i canoni sostenuti nel periodo d’imposta al coefficiente calcolato; il tutto va rapportato alla quota massima dell’80%.

Ai fini IRAP, il canone è ammesso in deduzione per la parte riferibile al rimborso del capitale, escludendo dalla deduzione gli interessi per il valore espresso nel contratto.

Se la produzione netta è determinata secondo il metodo fiscale, la deducibilità applicata è la medesima utilizzata ai fini delle imposte; se la produzione netta, invece, è determinata secondo il metodo da bilancio, la deducibilità è relativa all’intero costo imputato a conto economico.

Rita Martin – Centro Studi CGN