Sovente può accadere che l’azienda subisca un furto di attrezzature, un trafugamento di merci o altri oggetti o beni aziendali diversi. Come ci si deve comportare in questi casi? Cosa rilevare in contabilità?
L’evento sinistro può riguardare il furto di denaro in cassa, di assegni o altri valori, il furto di merci in magazzino, il furto di attrezzature o altri beni strumentali che fanno parte del processo produttivo.
Quando simili eventi accidentali accadono, a fronte di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, occorre giustificare con opportuni mezzi idonei il furto subito.
Il problema che si pone è quello di vincere la presunzione di cessione dei beni contemplata dall’articolo 53, comma 1, del DPR n. 633/1972, secondo il quale si presumono ceduti i beni acquistati che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività.
Il contribuente, per vincere tale presunzione, deve provare che la minor giacenza di magazzino non dipende da vendite effettuate in nero, bensì dal furto subito.
Per superare la presunzione di cessione in caso di perdita di beni dovuta a questi eventi accidentali non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore occorre produrre idonea documentazione fornita da un organo di Pubblica Amministrazione (la denuncia del fatto ai carabinieri, ad esempio) o in mancanza una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da prodursi entro 30 giorni dal momento in cui si è verificato l’evento o da quando se ne è avuta conoscenza.
A tal proposito è opportuno ricordare che la denuncia deve contenere necessariamente la quantità di merce rubata. La denuncia di furto che non fa riferimento alla quantità della merce rubata, legittima l’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito dell’attività di accertamento ad avvalersi della presunzione di cessione dei beni di cui all’art.53, comma 1, del DPR n. 633/1972 (vedi sentenza n. 18818 del 30 agosto 2006 della Cassazione).
Qualora in luogo della denuncia sia redatta apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella stessa dichiarazione sostitutiva deve risultare il valore complessivo dei beni andati perduti e l’Amministrazione Finanziaria può richiedere i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.
Profilo contabile e fiscale
Dal punto di vista contabile, il principio contabile OIC n. 12 stabilisce che queste particolari situazioni devono essere rilevate tra i componenti negativi straordinari. Solo nelle grandi aziende di distribuzione nelle quali i furti sono ricorrenti, i furti costituiscono un costo di natura ordinaria.
Possono verificarsi diversi casi.
Furto di disponibilità finanziarie
In caso di furto o ammanco di disponibilità finanziarie, valori di cassa contanti, assegni, valute diverse ma anche altri titoli di credito il costo è indeducibile ai fini Irap e la rilevazione contabile sul libro giornale sarà la seguente:
Insussistenze passivea Cassa Contanti
Il conto Insussistenze passive sarà riclassificato alla voce E21 del Conto Economico tra gli oneri straordinari.
Nel caso l’azienda, a fronte del furto subito, riceva un rimborso assicurativo, il relativo provento straordinario è tassabile solo ai fini Ires e non Irap. La rilevazione dell’operazione sul libro giornale sarà la seguente:
Cassa contanti a Indennità assicurative
Il conto Indennità assicurative sarà riclassificato alla voce E20 del Conto Economico tra i proventi straordinari.
Furto di merci
In caso di furto di merci, invece, occorre invece rilevare l’operazione in contabilità generale col seguente articolo di partita doppia:
Sopravvenienze passive a Merci c/acquisti
Poiché le perdite di beni merci influenzano in maniera negativa la determinazione del reddito attraverso minori rimanenze finali è consigliabile anche rilevare l’operazione nella contabilità di magazzino avendo sempre come riferimento il verbale di denuncia.
Furto di beni strumentali
In caso di furto di beni strumentali occorre rilevare in contabilità generale l’operazione con il seguente articolo in partita doppia (poniamo il caso sia stato sottratto un computer):
Diversia Macch. uff. elettroniche
subito furto di n. 1 computer portatile marca xxxxx modello yyyy.
Fondo amm. macch. uff. elettroniche
Insussistenze passive
I beni strumentali rubati si considerano come alienati e per tale motivo deve essere rilevata l’insussistenza dell’attivo (insussistenza passiva) risultante dal sinistro occorso.
Il costo è indeducibile ai fini Irap e la sopravvenienza passiva va riclassificata tra gli oneri straordinari in E21 del Conto Economico.
Poiché il furto di beni strumentali può riguardare beni aziendali la cui deducibilità è ridotta, basti pensare ai furti di auto e/o motocicli, occorre procedere in questi casi anche alle variazioni in aumento in dichiarazione dei redditi Unico.
L’eventuale rimborso assicurativo costituisce una sopravvenienza attiva tassabile per intero nell’esercizio in cui si ha la certezza del rimborso e del suo ammontare.
Nel caso in cui il rimborso assicurativo venga riconosciuto con la reintegrazione del bene perduto con un bene equivalente (o di pari valore e/o funzionalità) non va riconosciuta nessuna sopravvenienza.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com