Agevolazioni per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche: cosa prevede la legge di stabilità 2014?

Contrariamente alle indiscrezioni che facevano presagire una riduzione delle aliquote, il Ddl sulla legge di stabilità, varato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre, intervenendo sugli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, “estende” fino al 2015 i termini per fruire delle detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica ed effettuati dai condomini. Anche per il bonus mobili il testo del disegno di legge prevede una proroga, che è stata stabilita fino al 2014. Ecco un riepilogo schematico di tutte le novità.

Ristrutturazioni. L’art. 16 del suddetto Ddl prevede che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16), fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, la detrazione Irpef è pari al:

  • 50 per cento  per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31dicembre 2014;
  • 40 per cento per le spese sostenute dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Spese per la riqualificazione energetica. In merito alle spese in esame, il legislatore, modificando l’art. 14, commi 1 e 2 del D.L. n. 63 del 2013, ha previsto la detrazione Irpef/IRES del:

  • 65 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
  • 50 per cento  delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Tale proroga permetterà a chi ha avviato i lavori nel corso del 2013 ma non riesce a liquidare tutte le spese entro l’anno, di poter concludere i pagamenti nel corso del 2014 senza perdere la detrazione del 65 per cento. Tra quelli di efficienza energetica, gli interventi attualmente agevolati sono quelli riguardanti:

  • gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (la cui detrazione massima non può superare euro 100 mila);
  • gli interventi riguardanti gli involucri degli edifici (la cui detrazione non può essere superiore a euro 60 mila);
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima pari a euro 60 mila);
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza (detrazione non superiore a euro 30 mila);
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (detrazione non superiore a euro 30 mila).

Si ricorda che tra le spese ammesse in detrazione, devono annoverarsi sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per progettare e realizzare l’intervento e acquisire la certificazione energetica richiesta. La detrazione in esame si usufruisce in sede di dichiarazione dei redditi e va suddivisa in dieci rate annuali di pari importo.

Per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile, il testo del Ddl sulla legge  di stabilità 2014, modificando l’art. 14, comma 1 del D.L. n. 63 del 2013, ha precisato che la detrazione è prevista nella misura del:

  • 65 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
  • 50 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Misure antisismiche. Confermate fino al 2015 anche le agevolazioni per le misure antisismiche previste dall’art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63 del 2013. Con il Ddl sulla legge di Stabilità, la misura della detrazione che può essere fruita sia dai soggetti passivi Irpef che dai soggetti passivi IRES è pari a:

  • 65 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
  • 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

A tal fine, si ricorda che sono agevolabili gli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all’Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 e che si riferiscono a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Bonus mobili. Una gradita novità ha riguardato anche la proroga del bonus mobili, introdotto dall’art. 16, comma 2 del D.L.  n. 63/2013, per tutto il 2014. In base al testo del Ddl sulla legge  di stabilità, la detrazione Irpef del 50 per cento può essere fruita per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzata all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, è bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’elenco dei dispositivi per i quali si può richiedere lo sgravio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per quanto riguarda i mobili, poi, tra i beni che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, l’Amministrazione finanziaria contempla l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Si ricorda che rimangono fuori dall’agevolazione le spese relative all’acquisto di  porte, pavimentazioni, tendaggi e altri complementi d’arredo.

Da ultimo è bene osservare che l’agevolazione si applica all’acquisto e all’installazione di pannelli fotovoltaici e che la detrazione del 50 per cento va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata per elettrodomestici e mobili su un ammontare complessivo non superiore a euro 10.000. Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

E per il 2016?

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ovvero dal 1° luglio 2017 per i lavori condominiali), per interventi riguardanti il risparmio energetico, dovrebbe tornare a essere applicabile la sola detrazione del 36 per cento prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR.

È bene sottolineare che la stratificazione delle agevolazioni in esame non produce effetti sull’importo massimo della detrazione spettante, bensì sulla soglia di spesa massima su cui applicare l’agevolazione stessa. A tal fine, nel caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, in cui la detrazione non può superare  euro 60.000, sino al 31 dicembre 2014, il limite di spesa sarà pari a euro  92.307,69 (euro 92.307,69 x 65 : 100 = 60.000), mentre dal 1° gennaio 2015, l’importo massimo di spese ammesse passerà a euro 120.000 (120.000 x 50 : 100 = 60.000).

Interventi su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione

Stante quanto sopra precisato, sembra che i provvedimenti abbiano messo da parte la detrazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR che, dal 1° gennaio 2014, dovrebbe tornare al 36 per cento sul 25 per cento del prezzo della singola unità immobiliare. Ci si riferisce, in particolare, agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione effettuati su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione o da cooperative edilizie che consentono all’acquirente o assegnatario di beneficiare della detrazione in caso di acquisto dell’immobile entro 6 mesi dalla fine lavori. Anche l’ammontare massimo di spesa, dal 1° gennaio dell’anno prossimo, scenderà a euro 48.000, limite previsto dalla norma “ordinaria”.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN