I debitori che si trovano in temporanea difficoltà a causa della congiuntura economica potranno beneficiare della dilazione delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili se sono presenti specifiche condizioni. È questa la principale novità contenuta nel novellato decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013, che ha attuato le nuove misure in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo introdotte dal D.L. n. 69 del 2013. Vediamo quindi quali sono i piani di rateazione di cui può beneficiare il debitore e quali sono le condizioni per l’accesso alla rateazione.
Il provvedimento in esame fornisce innanzitutto le definizioni dei vari piani di rateazione. All’art. 1, infatti, stabilisce che ai fini del presente decreto deve intendersi:
- piano di rateazione ordinario, quello della durata massima di 72 rate;
- piano di rateazione in proroga ordinario, quello conseguente ad un’ulteriore proroga della durata massima di 72 rate;
- piano di rateazione straordinario, quello della durata massima di 120 rate;
- piano di rateazione in proroga straordinario, quello conseguente a un’ulteriore proroga della durata massima di 120 rate.
Il debitore, pertanto, in sede di richiesta, può beneficiare di:
- un piano di rateazione ordinario, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 dell’art. 19);
- un piano di rateazione straordinario, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Nel caso in cui il contribuente richieda una proroga del piano di rateazione ordinario, sarà possibile chiedere:
- un piano di rateazione in proroga ordinario, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, non dipendente dalla propria responsabilità.
Per ottenere la proroga di un piano di rateazione straordinario, invece, il debitore può chiedere:
- un piano di rateazione in proroga ordinario, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni indipendenti dalla propria responsabilità.
Se non viene accolta la richiesta del piano straordinario, il debitore può comunque chiedere un piano ordinario, anche in proroga, attesa la diversità dei presupposti. In via transitoria, è stabilito che i piani di rateazione ordinari, anche in proroga, già accordati alla data di entrata in vigore del decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui appresso, essere aumentati fino a 120 rate.
Condizioni per l’accesso alla rateazione straordinaria
Per beneficiare dei piani straordinari, il debitore, oltre alla temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nell’istanza motivata da presentare all’agente della riscossione deve attestare il presupposto della comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. L’agente della riscossione, in base al testo del decreto attuativo, accorda il piano straordinario se ricorrono congiuntamente:
- la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito secondo un piano ordinario;
- la condizione di solvibilità, valutata in relazione al piano di rateazione.
In merito, il novellato provvedimento stabilisce che le condizioni anzidette sussistono anche tenendo conto della natura giuridica del richiedente.
In particolare, per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, le condizioni sussistono se l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, stabilito in base all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), da allegare all’istanza.
Per i soggetti diversi dai precedenti, al contrario, le condizioni anzidette sussistono se l’importo della rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1; tale indice deve risultare dalla documentazione contabile aggiornata da allegare all’istanza.
Da ultimo, si ricorda che il numero delle rate è determinato automaticamente, in base alle tabelle che tengono conto del rapporto tra l’importo della rata e il parametro di riferimento.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN