Cessione di quote di società di persone: riflessi sul reddito

Dato che si sta avvicinando la fine dell’anno, in quest’articolo chiariamo qual è il riflesso della cessione di quote sociali sul reddito da attribuire ai soci di società di persone nella prossima dichiarazione dei redditi.

 

L’imputazione dei redditi prodotti in forma associata è contenuta nell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 che prevede:

  • al comma 1 che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla  sua quota di partecipazione agli utili;
  • al comma 2 che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Il citato criterio di tassazione è detto per “trasparenza”, in quanto l’attribuzione del reddito ai soci avviene a prescindere dal prelevamento delle somme dalle disponibilità liquide della società.

Il reddito pro-capite dei soci trova indicazione nel quadro RK del modello fiscale SP, che va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci che risultano alla chiusura dell’esercizio. In particolare in apposito campo, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, secondo le indicazioni dettate dal comma 2 del citato art. 5.

Per individuare i soggetti e le quote di reddito delle società di persone da attribuire alla fine dell’esercizio 2013 e nella prossima dichiarazione dei redditi, occorre tenere presente la distinzione tra:

  • la quota di partecipazione agli utili
  • la quota di partecipazione al capitale

della società, e ancora la differenza tra:

  • la cessione di quote (sia essa di partecipazione agli utili o al capitale) tra soci;
  • la cessione di quote (sia essa di partecipazione agli utili o al capitale) a terzi non soci.

Queste distinzioni sono necessarie in quanto l’interpretazione dell’art. 5 del TUIR e la consolidata prassi dell’Amministrazione finanziaria portano ad affermare che:

  1. nel caso in cui le quote di partecipazione al capitale della società, e quindi anche quella di partecipazione agli utili, vengano trasferite (interamente o parzialmente) da un socio a un soggetto non facente parte della compagine sociale, la variazione avrà effetto sin dal 31 dicembre dell’anno nel corso del quale avviene la modifica;
  2. nel caso in cui le quote di sola partecipazione agli utili della società, vengano trasferite (interamente o parzialmente) da un socio ad un altro socio, la variazione avrà effetto fiscale a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale avviene la modifica. Il motivo è chiaramente quello di evitare manovre dei soci volte a modificare, in corso d’anno, le quote di partecipazione agli utili della società, per risparmiare il relativo pagamento delle imposte, secondo la situazione del reddito personale da dichiarare da parte di ciascuno di essi.
  3. nel caso in cui il trasferimento di quote tra soci abbia ad oggetto la partecipazione al capitale della società e quindi anche quella di partecipazione agli utili che ne deriva, esso potrà avere effetto fiscale sin dalla fine dell’esercizio nel corso del quale avviene la modifica.

In questo caso infatti, non possono valere le considerazioni di possibili manovre elusive nel pagamento delle imposte personali dei soci, con accordo tra loro, perché si tratta di modifica della quota di partecipazione al capitale della società e solo indirettamente agli utili.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò –  Palermo