Non sempre ci si accorge di lui! È silenzioso, immobile, attento e vigile. All’inizio, quando non si è abituati, si fa fatica anche a notarlo. Ma lui è sempre lì. Pronto a spiare. Stiamo parlando dell’occhio del fisco. Sì perché …
L’articolo 11 del Decreto Legge 201/2011 prevede che gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare al fisco con cadenza annuale le movimentazioni intrattenute con i loro clienti.
Per effetto di tale norma tutti gli operatori finanziari (le banche, le Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, etc) sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate non soltanto l’esistenza dei rapporti intrattenuti con i loro clienti e le operazioni cosiddette “fuori conto”, ma anche le singole operazioni effettuate nell’ambito dei predetti rapporti.
E così, il fisco avrà un’arma in più per scoprire le posizioni fiscali ritenute sospette o a rischio. Le situazioni strane per il fisco sono facilmente intuitibili: prelevamenti e versamenti di elevato importo non giustificati, ingenti spese sostenute o elevati scostamenti tra saldi iniziali e saldi finali in soggetti che hanno dichiarato un reddito esiguo. Ma è immaginabile anche il caso contrario: conti correnti bancari a secco a fronte di elevati redditi dichiarati dai soggetti “spiati”.
Oggetto di comunicazione sono infatti i saldi iniziali e finali dei conti correnti, il numero di accessi effettuati presso le cassette di sicurezza e gli importi degli acquisti effettuati con carte di credito o carte di debito. In particolare:
- i dati che identificano il rapporto intrapreso con l’operatore finanziario;
- il saldo iniziale al 1° gennaio e quello finale al 31 dicembre dell’anno cui è riferita la comunicazione;
- il saldo iniziale alla data di apertura del conto corrente per i rapporti accesi nel corso dell’anno;
- il saldo finale alla data di chiusura del conto corrente per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
- i dati relativi alle distinte movimentazioni “dare” e “avere” per ogni tipologia di rapporto evidenziati su base annua.
Tra i rapporti finanziari che gli operatori finanziari comunicano al fisco sono compresi anche quelli rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina concernente gli scudi fiscali effettuati dai contribuenti. Quindi, anche i cosiddetti conti scudati, corredati dalle informazioni che evidenziano i saldi e i totali dare e avere del periodo, sono oggetto di invio.
Il 31 ottobre 2013 scorso gli operatori finanziari dovevano comunicare i rapporti relativi all’anno 2011, mentre entro la scadenza del 31 marzo 2014 comunicheranno quelli relativi all’anno 2012. A regime invece la comunicazione andrà effettuata entro il 20 aprile di ogni anno.
La trasmissione dei dati avviene tramite il SID (sistema di interscambio dati), il nuovo canale di comunicazione attraverso il quale gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’anagrafe triburaria le informazioni inerenti i rapporti intrattenuti con i propri clienti.
Una misura sicuramente invasiva ai fini della privacy dei contribuenti, che di fatto mette fine al segreto bancario, iniziata nel 2005 con l’istituzione del database dell’anagrafe dei conti correnti.
Sul piano dei controlli fiscali e della lotta all’evasione rimane il dubbio se le informazioni ora in possesso del fisco siano usate per fondare accertamenti basati sul redditometro, ad esempio, o siano utilizzate solo per la costruzione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
Vedremo!
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com