Reverse charge e sanzioni: che confusione!

In caso di reverse charge, il regime sanzionatorio comporta l’obbligo di versamento dell’imposta in capo al cessionario/committente anziché in capo al cedente/prestatore. Analizziamo le possibili irregolarità e l’applicazione, per ciascuna di esse, di sanzioni e ravvedimento, cercando di far chiarezza tra i diversi adempimenti previsti.

 

Le principali irregolarità sono:

  1. Omessa fatturazione
  2. Irregolare addebito IVA con conseguente omesso versamento
  3. Mancato versamento dell’imposta da parte del cessionario/committente
  4. Irregolare applicazione del reverse charge, ma senza il mancato versamento dell’imposta dovuta.

1. In caso di omessa fatturazione di un’operazione assoggettata a reverse charge, la sanzione prevista va dal 5% al 10% del corrispettivo, con un minimo di Euro 516,00, così come previsto dall’art.6, c.9-bis del D.Lgs. 471/1997.

La regolarizzazione con ravvedimento operoso può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa. Si tratta di irregolarità meramente formale, che non incide, cioè, né sulla determinazione né sul versamento dell’imposta, e pertanto non punibile.

Permane l’obbligo, per il cessionario/committente, dell’emissione dell’autofattura entro 30 giorni dal quarto mese successivo all’acquisto e dell’applicazione del reverse charge.

Se la regolarizzazione avviene dopo il termine sopra citato, è applicata la sanzione del 100% con un minimo di Euro 258,00.

2. L’emissione di una fattura con errato addebito dell’IVA e la conseguente omissione del versamento della corrispondente imposta comporta l’applicazione della sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta stessa, con un minino di Euro 258,00.

Usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, il cedente/prestatore può regolarizzare la propria posizione, versando una sanzione ridotta pari a 1/8 dell’imposta irregolarmente addebitata in fattura, con un minimo di Euro 32,00.

Il cessionario/committente è soggetto corresponsabile; in tal caso egli può regolarizzare la propria posizione ed evitare, così, l’applicazione della sanzione, provvedendo all’emissione di una fattura ad integrazione, con l’indicazione dell’imponibile, dell’IVA e della relativa aliquota, così come specificato dall’Agenzia con Circolare 12/2008. Contestualmente egli non potrà detrarre l’IVA indicata per errore dal cedete/prestatore, annotare la fattura emessa ad integrazione sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti e versare la relativa imposta. La fattura dovrà essere emessa in duplice originale; un esemplare va consegnato all’Ufficio competente entro 30 giorni dalla registrazione del documento errato. Oltre tale termine è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, versando una sanzione ridotta pari a 1/8 dell’imposta irregolarmente addebitata in fattura, con un minimo di Euro 32,00.

3. Al cessionario/committente che, ricevendo la fattura senza l’addebito dell’IVA con la dicitura che lo obbliga all’applicazione del reverse charge non assolve all’obbligo corrispondente, è applicabile una sanzione cha va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di Euro 258,00.

Per avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha l’obbligo di integrazione della fattura con l’importo dell’IVA dovuta e della registrazione della stessa sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.

Se la regolarizzazione e il conseguente assolvimento dell’imposta avviene nel periodo competente, non sono applicate sanzioni; se la regolarizzazione è effettuata senza l’assolvimento dell’imposta è applicabile la sanzione. In tal caso, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, oltre agli adempimenti sopra descritti è possibile il versamento della sanzione ridotta a 1/8 del minimo pari a Euro 32,00.

4. Se l’operazione è soggetta al reverse charge ma il cedente/prestatore applica e liquida ugualmente l’imposta, ovvero l’operazione non è soggetta a reverse charge ma il cedente/prestatore non applica l’imposta e il cessionario/committente integra la fattura e versa l’imposta, la sanzione applicabile corrisponde al 3% dell’imposta, con un minimo di Euro 258,00.

Nel primo caso, è possibile regolarizzare la posizione presentando all’Agenzia, entro 30 gg. dalla registrazione dell’errato documento, un documento redatto in duplice esemplare riportante l’indicazione dell’imponibile, aliquota e IVA corrispondente, senza la possibilità di detrazione dell’IVA; successivamente è necessaria l’annotazione nei rispettivi registri acquisti e vendite e il versamento dell’IVA dovuta.

Se tale regolarizzazione avviene oltre i 30 gg, è possibile applicare il ravvedimento versando una sanzione ridotta a 1/8 del 3%, cioè pari allo 0,375.

Se l’operazione non rientra nel reverse charge e viene erroneamente emessa fattura senza l’imposta ma il cessionario/committente provvede all’assolvimento della stessa effettuando gli adempimenti previsti per il reverse charge, è applicata la sanzione del 3% con un minimo di Euro 258,00. È ammessa la possibilità del ravvedimento versando la sanzione pari a 1/8 del 3%, cioè pari allo 0,375.

Se il cessionario/committente non pone in atto gli adempimenti previsti per il reverse charge:

  • all’acquirente/committente verrà applicata una sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di Euro 258,00 per omessa regolarizzazione;
  • al cedente/prestatore verrà applicata una sanzione tra il 100% e il 200% dell’imposta con un minimo di Euro 516,00 per omessa fatturazione.

Si ricordano, a completamento, i codici tributo da utilizzare:

  • 8904 per la sanzione;
  • 1991 per gli eventuali interessi di mora.

Rita Martin – Centro Studi CGN