Il Garante della Privacy ha dato il via libera al redditometro ma ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate dovrà adottare, come indica l’Autorità, “una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all’evasione fiscale”. In particolare, le modifiche prescritte dal Garante riguardano la profilazione, le spese medie ISTAT, il “fitto figurativo”, la necessità di dati esatti, l’informativa ai contribuenti e il contraddittorio. In questo articolo ci soffermiamo sulla ricostruzione del reddito sintetico a seguito dei rilievi del Garante, con un particolare attenzione ai saldi dei conti correnti.
Il D.M. 24 dicembre 2012 del Ministero dell’economia e delle Finanze ricostruisce il reddito sintetico attribuibile al contribuente sommando i seguenti elementi:
a) spese di ammontare certo riferite al contribuente, oggettivamente riscontrabile, conosciute dall’amministrazione finanziaria, cd. spese certe;
b) spese di ammontare determinato mediante l’applicazione ad elementi presenti in anagrafe tributaria di valorizzazioni medie rilevate dai dati ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ad alcuni settori economici (ad es. potenza delle auto, lunghezza delle barche, etc.), cd. spese per elementi certi;
c) quota parte attribuibile al contribuente dell’ammontare delle spese medie ISTAT riferite ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, la cui classificazione per voci di spesa è mutuata dall’ISTAT, cd. spese medie ISTAT;
d) quota relativa all’acquisto di beni e servizi durevoli secondo un criterio che assicuri l’imputazione all’anno del relativo incremento patrimoniale netto;
e) quota del risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.
Secondo il parere del Garante della Privacy, l’Agenzia delle entrate dovrà ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente in modo conforme al Codice avvalendosi a tal fine dei soli dati relativi:
- alle cd. spese certe,
- alle cd. spese per elementi certi,
- al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta ad essere facilmente verificato in sede di contraddittorio (il dato è inutilizzabile per la selezione) con il contribuente.
Dall’analisi del parere del Garante si evince che le spese medie ISTAT non avranno alcun rilievo, in ogni fase del procedimento, dalla selezione dei contribuenti fino al contraddittorio, trattandosi di dati per i quali il fisco non ha evidenze certe. I margini di errore in eccesso o in difetto risultano essere troppo ampi per utilizzare questo tipo di dati.
D’altra parte, stando a quanto risulta dai dati dell’istruttoria:
- l’ammontare medio della spesa familiare ISTAT delle voci che l’Agenzia avrebbe attribuito a ciascun contribuente per ricostruirne il reddito in via presuntiva in assenza di elementi certi di spesa sarebbe stata di circa 900 euro mensili;
- senza considerare le spese medie ISTAT, il numero dei contribuenti che per l‘anno 2009 hanno dichiarato un reddito significativamente inferiore rispetto alle sole spese certe sono circa 1.500.000.
Il Garante osserva che, dal momento che i controlli programmati in un anno dall’Agenzia sono circa 35.000, con le informazioni raccolte in anagrafe tributaria, l’Agenzia è in condizione di avviare la procedura accertativa avvalendosi di dati certi relativi alla gran parte delle voci di spesa elencate nella tabella A del decreto ministeriale, anche senza ricorrere a dati grezzi e inattendibili (per le finalità del fisco) delle medie ISTAT.
Nel parere formulato dal Garante, al punto E.2.4, è possibile conoscere alcuni passaggi dell’invito a comparire che sarebbe stato notificato ai contribuenti. Con riguardo alla “quota di risparmio formatasi nell’anno”, nell’invito a comparire si legge: “come prevede l’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973” il contribuente è invitato a presentarsi presso l’ ufficio, di persona o tramite un rappresentante” e la sua “collaborazione è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo”. Si prosegue indicando un prospetto nel quale sono riepilogate le spese che risultano sostenute con un’apposita sezione nella quale indicare “i saldi iniziali e finali dei suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all’anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto”. Viene precisato che se il contribuente “fornisce chiarimenti esaustivi in merito agli elementi indicati nell’allegato prospetto, l’attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase”. In ordine alle conseguenze viene chiarito che qualora il contribuente “non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca le informazioni richieste, l’Agenzia delle entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine e, come stabilito dall’art. 11, comma 1, lett. c) del D.L.. n. 471 del 1997, potrà altresì irrogare la sanzione per omessa risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro)”.
Al riguardo il Garante ha avuto modo di affermare, nel rispetto del principio di correttezza del trattamento, che ritiene necessario che l’invito al contribuente contenga con chiarezza l’indicazione dei poteri utilizzati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del trattamento dei dati personali effettuato ai fini di accertamento sintetico, specificando la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto, anche parziale, a rispondere.
Da un punto di vista sostanziale, le informazioni relative ai saldi iniziali e finali dei conti correnti, per l’anno 2009, non possono che essere di natura facoltativa, inutilizzabili per le finalità accertative, a cui nessuna sanzione potrà essere comminata in caso di rifiuto a rispondere da parte del contribuente.
Infatti l’art. 32, comma 1 n. 6-bis, DPR 600/1972, che disciplina la procedura che l’ufficio deve osservare nella richiesta di informazioni di carattere finanziario ai contribuenti recita che gli uffici possono “richiedere previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, poste ….”
Il comma menzionato, sicuramente applicabile per l’anno 2009, evidenzia l’illegittimità della richiesta (quella di riportare i saldi iniziali e finali) contenuta nell’invito a comparire, in quanto i poteri dell’ufficio sono limitati all’ottenimento dei dati circa la natura e gli estremi dei conti. Solo in un secondo momento (art. 32, comma 1, punto 7), in ragione delle informazioni pervenute, gli uffici possono richiedere i contenuti dei conti ai vari intermediari.
Ad un ulteriore e attenta analisi, è il caso di aggiungere che, anche se l’ufficio dovesse venire in possesso, in via facoltativa, dei contenuti dei conti intrattenuti dal contribuente, tali dati sarebbero inutilizzabili, in quanto ottenuti con una procedura contrastante con quanto previsto dalla legge.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN