Cessioni auto usate: i diversi regimi applicabili e i riflessi sulla dichiarazione IVA

Nel caso di cessioni di “auto usate”, diversi sono i regimi applicabili e i riflessi sulle modalità di compilazione della dichiarazione IVA 2011.

Nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, il trattamento IVA nel caso di cessione di autoveicoli (autovetture, motocicli e ciclomotori), si differenzia in relazione al diverso regime di detraibilità applicato all’atto di acquisto o importazione.

L’art. 13, comma 5, del DPR 633/72, stabilisce che “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’art. 19 bis 1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.

Pertanto, se nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si è acquistato beni ricompresi nell’art. 19 bis 1, effettuando una detrazione parziale dell’IVA a credito, la base imponibile da considerare al momento della successiva cessione sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata.  A tale regola sono assoggettate le cessioni di veicoli per i quali all’atto dell’acquisto è stata operata la detrazione dell’IVA in base alla percentuale forfetaria del 40% prevista dall’art. 19 bis 1, lett. c (veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione). Mentre per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, per i quali in sede di acquisto non si applica la limitazione forfetaria della detrazione al 40%, l’IVA sulle cessioni risulta integralmente detraibile.

Situazione del tutto particolare è quella riguardante la cessione di veicoli che erano stati acquistati prima del 31.12.2000 in regime di esenzione iva: in questi casi, anche la cessione dovrà avvenire in regime di esenzione IVA. Altrettanto particolari sono i regimi iva riguardanti i beni provenienti da soggetti non titolari di partita IVA (privati) e i beni provenienti da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine. Nello specifico, il regime del margine di cui all’art. 36, D.L. n. 41/1995, si applica in particolar modo per i rivenditori di auto usate per i quali ha valenza il regime del margine globale.

Secondo tale regime, l’IVA viene corrisposta solo sull’eventuale margine positivo, realizzato mensilmente o trimestralmente, e non sull’intero corrispettivo di vendita.

In definitiva, ai fini di individuare il corretto trattamento IVA delle cessioni di veicoli, si riporta un prospetto riassuntivo dei diversi regimi di detraibilità IVA:

Data di acquisto del veicolo Trattamento IVA cessioni auto
Fino al 31.12.2000 Esente (art.10, n.27 quinquies, DPR 633/72)
01.01.2001 – 31.12.2002 Base imponibile pari al 10%
01.01.2003 – 31.12.2005
(con istanza di rimborso IVA auto)
Base imponibile pari al 40%
01.01.2003 – 31.12.2005
(senza istanza di rimborso IVA auto)
Base imponibile pari al 10%
01.01.2006 – 13.09.2006
(con istanza di rimborso IVA auto)
Base imponibile pari al 40%
01.01.2006 – 13.09.2006
(senza istanza di rimborso IVA auto)
Base imponibile pari al 15%
14.09.2006 – 26-06-2007 Base imponibile proporzionale alla % di IVA detratta
Dal 27.06.2007 Base imponibile pari al 40%

Per quanto riguarda la compilazione della “Dichiarazione IVA 2011”:

  • nella sezione 2 del quadro VE, coloro che cedono beni acquistati con detrazione parziale dell’imposta dovranno indicare gli importi al netto dell’abbattimento previsto per la determinazione della relativa base imponibile.
  • nella sezione 4 “altre operazioni”, al rigo VE38 vanno indicate le operazioni (al netto dell’iva) non rientranti nel volume d’affari. Si tratta delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra diverse attività della stessa impresa.
  • nel rigo VE33 andrà indicato l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’art.10. Qualora sia stato compilato questo rigo, si dovrà compilare anche la sezione 3-A del quadro VF, sempre che non si tratti di operazioni esenti esclusivamente occasionali o di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili.
  • il rigo VF53 dovrà essere compilato dai soggetti che nell’esercizio di attività che danno luogo all’effettuazione di operazioni imponibili hanno effettuato occasionalmente operazioni esenti ovvero dai contribuenti che nell’esercizio di attività che danno luogo all’effettuazione di operazioni esenti hanno effettuato occasionalmente operazioni imponibili. In particolare le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA dicono che “la casella 1 deve essere barrata se sono state effettuate operazioni esenti meramente occasionali ovvero esclusivamente le operazioni esenti previste ai nn. da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili. L’ammontare di tali operazioni esenti va riportato nel rigo VE33, mentre gli acquisti inerenti devono essere indicati nel rigo VF17; la casella 2 deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e, nell’esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili. Si evidenzia che la casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti inerenti tali operazioni. Infatti, in presenza di acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali e ai fini della relativa detrazione deve essere compilato il rigo VF31. Si evidenzia che le caselle 1 e 2 sono tra loro alternative”.

Il contribuente che ricade nel regime del margine invece, in sede di “Dichiarazione IVA 2011”, dovrà avvalersi del cosiddetto “prospetto B” che andrà compilato al rigo 15 indicando l’eventuale margine negativo che si determina nell’ipotesi in cui la somma degli importi risultanti dai righi 12 (ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione/accessorie che concorrrono alla determinazione del margine) e 13 (margine negativo dell’anno precedente) sia superiore all’ammontare complessivo dei corrispettivi di cui al rigo 10 (suddivisi per aliquota).

Nel quadro VE gli importi andranno ripartiti nel seguente modo:

  • nella sezione 2 del quadro VE andrà riportato l’importo di cui al rigo 16 del prospetto B, suddiviso tra imponibile e imposta, in corrispondenza delle varie aliquote;
  • nel rigo VE30 andrà riportato l’importo di cui al rigo 17 del prospetto B;
  • nel rigo VE32 andrà invece l’importo di cui al rigo 18.

 

Giovanni Fanni

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