“Il modello di comunicazione polivalente non prevede la possibilità di firma, né da parte del contribuente, né da parte dell’intermediario delegato. Si prega di voler dare indicazioni, anche in merito agli obblighi di conservazione”. Questa è una delle domande poste all’Agenzia delle Entrate, a richiesta di chiarimento su quanto indicato nelle Istruzioni allegate al modello di Comunicazione polivalente pubblicato dall’Agenzia stessa nei mesi scorsi. Vediamo quale risposta ha fornito l’Agenzia.
Premesso che nelle Istruzioni ministeriali del modello, a pagina 9, viene specificatamente indicato che il soggetto delegato all’invio deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro, l’Agenzia, nel documento emanato lo scorso 19 novembre, così risponde alla richiesta: “Il modello polivalente non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, fermo restando l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.4 delle istruzioni, la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell’Amministrazione finanziaria.”
La domanda sorge spontanea: come mai, in tutti gli altri modelli di Comunicazione (Comunicazione IVA o Comunicazione beni ai soci, ad esempio) è prevista l’apposizione della firma sia del soggetto dichiarante sia del soggetto intermediario?
Forse, in fase di stampa del modello, è sfuggito il campo “firma” e quindi si è rimediato in tal senso? Ovviamente, non lo sapremo mai.
Tuttavia, in assenza della possibilità di sottoscrizione non vengono meno gli obblighi dell’intermediario, dovuti al fine della prova della presentazione telematica del documento. È infatti necessario che si osservi quanto disposto in riguardo dal D.P.R. 322/1998 e cioè:
- rilasciare al dichiarante la lettera d’impegno alla trasmissione, debitamente sottoscritta, completa del proprio codice fiscale, della data e dell’indicazione se la Comunicazione è predisposta da lui stesso o dal contribuente; tali dati, come ormai è noto, vanno riportati nell’apposito spazio predisposto nel Frontespizio;
- rilasciare, entro 30 giorni dal termine previsto per l’invio del modello, e cioè entro il 2 marzo 2014, l’originale del Frontespizio e del riepilogo, debitamente sottoscritto con allegata copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’invio;
- conservare copia della ricevuta e della Comunicazione, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973 e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata.
Tali sono le disposizioni previste anche per l’invio di qualsiasi altra dichiarazione e/o comunicazione, alle quale si è sempre aggiunta, finora, anche l’apposizione delle firme di contribuente e intermediario.
Rita Martin – Centro Studi CGN