Ancora pochi giorni per comunicare i beni di impresa concessi in godimento ai soci

Il 27 novembre scorso, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate le istruzioni, il modello e le specifiche tecniche per le comunicazioni all’anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. Ecco per voi una sintesi.

Sono tenuti alla comunicazione le imprese che concedono i beni in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore oppure le imprese che hanno ricevuto finanziamenti o capitalizzazioni pari o sopra i 3.600 euro da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, nonché in alternativa il socio che ha ricevuto il bene in godimento.

In particolare sono tenuti alla comunicazione dei beni ai soci gli imprenditori individuali anche se sotto forma di impresa familiare, le società di persone, le società di capitali (comprese le cooperative), le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Per quanto riguarda i beni oggetto di comunicazione,  ricordiamo che la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo di effettuare la comunicazione sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento nei periodi precedenti, nel caso in cui continui a essere utilizzato nell’anno di riferimento della comunicazione.

Per beni dell’impresa si intendono i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, i beni strumentali ed i beni che fanno parte del patrimonio.

Si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale, ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

Sono invece esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;
  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, in caso di omissione della comunicazione o trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, la norma prevede:

  • una sanzione che va da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 2065,83 euro se la differenza tra valore di mercato e corrispettivo sia stata tassata come reddito diverso dal socio utilizzatore e contestualmente non siano stati dedotti dall’impresa i relativi costi;
  • una sanzione del 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo addebitato nel caso in cui i diretti interessati non si siano conformati alla norma e venga accertata in capo al socio la differenza tra valore di mercato e corrispettivo addebitato e per la società venga accertato l’importo dei costi impropriamente dedotti.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, ricordiamo che per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013. A regime invece, e cioè a partire dal 2013, il termine per l’invio della comunicazione sarà il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento.

E tu, caro collega, sei pronto per questo nuovo adempimento?

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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