Dopo aver chiarito quali sono le agevolazioni tributarie e fiscali di cui possono beneficiare le Associazioni Sportive Dilettantistiche nel regime agevolato di cui alla Legge 398/1991, in questo articolo riepiloghiamo in forma schematica gli adempimenti IVA, IRES e IRAP a cui sono tenute tali Associazioni.
La determinazione dell’IVA è regolamentata dall’art.9 della Legge 398/91; vengono quindi applicate le disposizioni di cui all’art.74 c.6 del DPR 633/72, disponendo perciò la forfettizzazione della detrazione e pertanto:
- sulle operazioni imponibili di carattere generale, la detrazione IVA sarà pari al 50% dell’imposta totale (es. pubblicità);
- sulle operazioni di sponsorizzazione, la detrazione IVA sarà pari al 10% dell’imposta totale;
- sulle operazioni di cessione/concessione di diritti di ripresa televisiva e trasmissioni radiofoniche, la detrazione IVA sarà pari al 33,33% dell’imposta totale.
L’IVA così determinata deve essere versata trimestralmente, senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interesse, tramite modello F24:
Per le altre attività commerciali l’IVA è determinata nella modalità ordinaria e il versamento è effettuato normalmente.
Con l’art.2 della Legge 398/91 sono stabilite le regole di determinazione del reddito imponibile delle A.S.D. secondo le quali questo viene calcolato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 %, fissato dall’art.25 della Legge 133/1999, aggiungendo successivamente le plusvalenze patrimoniali:
[Proventi commerciali x 3%] + plusvalenze patrimoniali
Sul reddito così determinato si calcola l’IRES nella misura del 27,5% e il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare. il reddito va dichiarato nel quadro RG di Unico Enti non commerciali.
Con riferimento alle società sportive dilettantistiche, si deve tener conto della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi costituiscono reddito d’impresa, da qualunque parte essi provengano.
Esse, quindi, applicheranno il coefficiente del 3% sulla somma di tutti i proventi e componenti positivi di reddito (escluse le plusvalenze che vanno successivamente sommate):
[Somma dei proventi e dei componenti positivi x 3%] + plusvalenze patrimoniali
Sono tuttavia esclusi dalla somma di detti proventi:
- proventi indicati nell’art.25, lett. a) e b) della Legge 133/99;
- il premio di addestramento e di formazione tecnica;
- i corrispettivi di cui all’art.111 c.3 del TUIR.
La base imponibile IRAP viene determinata in base a criteri che si differenziano in virtù del tipo di attività esercitata.
Infatti, per le A.S.D. che svolgono unicamente attività istituzionale, il valore della produzione è dato:
- dai compensi erogati per co.co.co.;
- dai compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale;
- dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- dalle retribuzioni del personale dipendente.
Per le A.S.D. che svolgono sia attività istituzionale sia attività commerciale, il valore della produzione è dato dalla somma del reddito tassabile ai fini IRES (3% dei proventi commerciali) più le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dai compensi per co.co.co. e gli interessi passivi dell’attività commerciale.
Il quadro di riferimento IRAP è l’IE; il versamento dell’imposta, calcolata secondo le aliquote regionali, deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare.
Rita Martin – Centro Studi CGN