Scadenza TARES 16 dicembre 2013 (con sorpresa)

A pochi giorni dalla scadenza del pagamento della TARES, il tributo sui rifiuti e i servizi comunali, arrivano alcuni chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle modalità di pagamento. E le sorprese non mancano!

Con la risoluzione n. 10/DF del 2 dicembre 2013 vengono infatti fornite alcune delucidazioni in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anche da parte dei residenti all’estero.

Quale migliore occasione allora per fare il punto sulla situazione?

I pagamenti della TARES possono essere effettuati mediante il bollettino di conto corrente postale predisposto con decreto direttoriale del 14 maggio 2013. I Comuni devono inviare a tutti i contribuenti il modello già precompilato di pagamento del tributo prevedendo la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione.

I pagamenti della TARES possono essere effettuati anche tramite il modello di pagamento unificato F24 utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 37/E del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, vale a dire con i codici:

  • 3944 e 365E per il tributo
  • 3950 e 368E per la tariffa
  • 3955 e 371E per la maggiorazione

La circolare chiarisce inoltre che i residenti all’estero, nel caso in cui non possa essere utilizzato il modello F24 oppure il modello F24 enti pubblici, devono:

  1. relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del D.L. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni per il versamento.
  2. relativamente alla maggiorazione devono invece effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice Iban IT80R01000003245348001150300, ai fini dell’accredimento sul bilancio dello Stato ed indicare il codice BIC “BITAITRRENT”, corrispondente alla Banca d’Italia.

Come causale del versamento bisogna indicare il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo stato estero di residenza, se posseduto; la sigla “MAGG. TARES”, il nome del comune dove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955 e l’annualità di riferimento.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i succssivi controlli. La risoluzione del MEF precisa anche che le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 enti pubbici.

Per quanto riguarda il pagamento della TARES, il termine è stato fissato al 16 dicembre 2013 (non oltre). Questo coglie di sorpresa tutti quei Comuni che avevano disposto il pagamento in più rate o in date differenti (alcuni spingendosi a fine anno o altri addirittura ai primi mesi del 2014).

A questo punto la domanda è d’obbligo. Cosa faranno quei comuni che hanno già stabilito le date di pagamento oltre il 16 dicembre? Avviseranno i contribuenti che la scadenza è stata  anticipata?

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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