Il regime dell’IVA per cassa consente di differire l’esigibilità IVA al momento del pagamento e la detraibilità entro il secondo anno successivo. In questo articolo riepiloghiamo tutte le condizioni oggettive e soggettive per usufruire del regime in questione.
L’art. 32 bis, della L.7.8.2012 n.134 di conversione del D.L. 83-2012 prevede che, per le
- cessioni di beni
- prestazioni di servizi
effettuate
- da soggetti passivi IVA che nell’anno solare precedente hanno realizzato, oppure in caso d’inizio attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro
- verso cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione (escludendo quindi i soggetti privati)
l’IVA a debito si conteggerà
- nella liquidazione relativa al periodo in cui è avvenuto l’incasso della fattura
- nella prima liquidazione utile se, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, l’incasso della fattura non è ancora avvenuto.
I soggetti che sceglieranno il regime dell’IVA per cassa, dovranno applicarlo:
- nei confronti di tutti i propri fornitori sia di beni che di servizi (per cui l’IVA sulle fatture di acquisti e spese si porterà a credito nella liquidazione relativa al periodo in cui è avvenuto il pagamento dell’importo dovuto o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile)
restando esclusi dal differimento del diritto alla detrazione:
- gli acquisti di beni o servizi soggetti all’IVA con il metodo del reverse charge;
- gli acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Nel caso di incassi o pagamenti parziali, l’imposta a debito o a credito sarà calcolata nella proporzione esistente fra la somma incassata o pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Il regime dell’IVA per cassa non può essere applicato alle operazioni:
- effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA;
- verso cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge);
- effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni;
- di cui all’art.6, comma 5, secondo periodo del D.P.R. 633-1972 (Stato, Enti pubblici territoriali ed altri), che continuano a seguire le regole proprie.
Per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno siano stati assoggettati a procedure concorsuali, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E 2012, al paragrafo 3, fornisce utili indicazioni.
La scelta dell’applicazione del regime fiscale di cui si tratta, si desume dal comportamento concludente del contribuente e dovrà essere indicata:
- nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di inizio attività o in cui è esercitata l’opzione, che sarà presentata nel corso dell’anno successivo (vedi apposite istruzioni al relativo quadro O);
- sulle fatture emesse, con la dicitura “Operazione con IVA per cassa – art. 32 bis D.L. n.83-2012 conv. con modificazioni in L. n.134 -2012″ed è valida per almeno tre anni, salvo il superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari.
L’opzione ha effetto a partire dalla data di inizio attività, ovvero dal 1 gennaio dell’anno in cui è esercitata.
I cessionari o committenti che non opteranno per il regime per cassa ma riceveranno fatture da soggetti che l’hanno scelto porteranno l’IVA in detrazione secondo i comuni criteri del momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 D.P.R. 633-1972 ).
Per approfondimenti è possibile consultare:
- Decreto MEF del 11 ottobre 2012;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012;
- Circolare Agenzia Entrate n. 44/E del 26.11.2012.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo