Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti passivi IVA devono procedere al calcolo dell’acconto e al relativo versamento. Riepiloghiamo, in forma schematica, i metodi di calcolo e i casi di esonero dal versamento.
Il calcolo può essere effettuato scegliendo, in base alla convenienza, secondo uno dei seguenti metodi di calcolo:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo analitico.
Con il metodo storico, l’acconto IVA è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
In via esemplificativa, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale IVA o dal modello Unico;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Il calcolo con il metodo previsionale prevede la determinazione dell’acconto sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
In tal caso, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Col metodo previsionale, occorre considerare il dato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili; dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili; fino al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre per i contribuenti mensili; dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.
È il caso di sottolineare:
- non sono dovuti gli interessi dell’1%;
- l’adeguamento agli studi di settore o ai parametri per il 2012 non incide sulla determinazione dell’ammontare;
- il versamento non va effettuato se inferiore a euro 103,29;
- il campo VH 13 del modello IVA 2014 ospiterà l’ammontare del versamento con l’indicazione del metodo adottato;
- i soggetti che hanno separato le attività (ex art. 36 del D.P.R. 633/1972) devono determinare l’acconto considerando in maniera cumulativa tutte le attività.
I casi di esonero dal versamento dell’acconto riguardano soggetti che non dispongono del dato storico o di quello previsionale , su cui sostanzialmente si basa il calcolo. È il caso dei soggetti che:
- hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività;
- hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l’anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta.
Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i produttori agricoli;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.
Gli ex minimi (art. 27, comma 3. D.L. 98/2011) non devono versare l’acconto IVA, così come i contribuenti in regime dei “nuovi minimi” (art. 27, commi 1e 2, del D.L. 98/2011) e i contribuenti usciti dal regime delle nuove iniziative produttive a decorrere dal 2013.
Il 27 dicembre rappresenta anche il termine entro il quale i contribuenti mensili potranno correggere errori commessi in sede di fatturazione o certificazione fiscale dei corrispettivi, a seguito dell’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% avvenuto con decorrenza 1 ottobre 2013. I soggetti passivi IVA potranno provvedere alla regolarizzazione, con versamento della maggiore imposta senza sanzioni e interessi, effettuando una variazione in aumento ex art. 26, comma 1, DPR 633/1972, con riguardo alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre. Entro il 16 marzo, invece, si potranno regolarizzare le fatture emesse nel mese di dicembre, nonché regolarizzare le fatture emesse nell’ultimo trimestre 2013 dei contribuenti trimestrali.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN