È noto che la corresponsione di provvigioni per le prestazioni anche occasionali di rapporti di rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, mediazione, commissione, agenzia, è soggetta alla trattenuta della ritenuta d’acconto commisurata al 50% del loro ammontare; ma c’è la possibilità di chiederne la riduzione entro il 31 dicembre. Vediamo come.
L’art. 25bis del D.P.R. 600/1973 dispone che i soggetti elencati nell’art. 23 1° comma (tra i quali spiccano le s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, società semplici, s.n.c., s.a.s., le persone fisiche che esercitano imprese commerciali – arti e professioni, residenti nel territorio dello stato, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il condominio), escluse le imprese agricole, all’atto del pagamento delle provvigioni citate in premessa, devono operare (con obbligo di rivalsa) una ritenuta d’acconto nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’IRPEF (attualmente il 23%).
Detta ritenuta, in via ordinaria, è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni di cui in premessa ma può anche essere operata su un ammontare ridotto.
Infatti, come disposto dal 2° comma del predetto art. 25bis del D.P.R. 600-1973, se i percipienti dichiarano ai loro committenti-preponenti-mandanti, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
Ecco quindi che in presenza di dipendenti o di terzi, il minore importo di ritenuta d’acconto trattenuta aumenterà l’importo del netto da incassare, a tutto vantaggio della liquidità aziendale.
Certo il minore importo di ritenuta equivale a un minor credito da “spendere” in dichiarazione dei redditi (a titolo di IRPEF o di IRES), per cui sarà il percipiente a decidere se usufruire di un vantaggio immediato in termini di maggiore disponibilità di denaro oppure non procedere all’invio di alcuna dichiarazione e quindi avere operata una maggiore ritenuta da far valere nella prossima dichiarazione dei redditi.
I criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione da inoltrare nel caso ci si voglia avvalere di questa oppotunità, sono definiti dal D.M. 16 aprile 1983, che chiarisce ogni dubbio relativamente all’individuazione dei dipendenti e soggetti terzi le cui prestazioni danno diritto alla riduzione della misura della ritenuta.
La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta dovrà essere prodotta, ogni anno, in carta libera, secondo le indicazioni contenute nel D.M. citato.
L’invio della dichiarazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale si vorrà fare valere (quindi entro il 31 dicembre 2013 per il 2014) e potrà assumere la forma del fac-simile.
Nel predetto D.M. del 1983 viene indicata una modalità di trasmissione (raccomandata con ricevuta di ritorno) che si ritiene ben possa essere aggiornata con l’alternativa dell’uso della PEC (posta elettronica certificata) che come è noto ha pieno valore legale.
Del resto ormai tutti gli operatori economici, nelle varie forme giuridiche che possono assumere, dovrebbero essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata , per cui l’invio da un indirizzo PEC a un altro, ben potrà assolvere velocemente alla prescrizione di invio e ricezione certificata della dichiarazione art. 25 bis trattata.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo