Il Parlamento è alle prese con la Legge di Stabilità 2014; emendamenti e discussioni si susseguono in aula. Rimangono però “dimenticate” altre questioni parlamentari. Una di queste deve assolutamente trovare una risposta entro fine anno, pena l’inapplicabilità delle semplificazioni che prevede.
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 giugno 2013, il Disegno di Legge n. 958/2013 è dallo scorso agosto parcheggiato in Senato, in attesa di discussione e conseguente conversione in Legge.
Il DDL prevede una serie di semplificazioni relativamente a procedure e adempimenti a cui sono tenuti professionisti e imprese; ecco alcune delle più significative che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 1 gennaio 2014, sempre che tale DDL trovi la sua conversione:
- passerebbe da 30 a 15 giorni il termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve rispondere alla richiesta di iscrizione al VIES da parte del contribuente che intende effettuare operazioni intracomunitarie
- prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti/bevande acquistate direttamente dal committente non costituirebbero più un compenso in natura per il professionista il quale, pertanto, non avrebbe più l’obbligo di riaddebitare in fattura il relativo importo con conseguente non deducibilità del costo
- le comunicazioni delle operazioni con Paesi black list, inserite nel modello di Comunicazione polivalente, dovrebbero avere scadenza annuale; le operazioni andrebbero indicate solo se di importo superiore a Euro 1.000,00 (ora 500,00)
- le StP (Società tra Professionisti) verrebbero fiscalmente trattate come le Associazioni tra Professionisti
- il limite della piena deducibilità delle spese relative agli omaggi salirebbe a Euro 50,00 anche ai fini IVA, allineandosi al limite adottato ai fini delle imposte dirette
- sarebbe l’esportatore abituale a dover comunicare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento emesse ai propri fornitori, per la richiesta della non applicazione dell’IVA. Tale obbligo, ad oggi, è in capo al fornitore che riceve la lettera d’intento; il fornitore aveva l’obbligo della comunicazione entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica IVA nella quale confluivano le operazioni senza l’applicazione dell’imposta.
Quest’ultima “semplificazione” non è di poco conto, in relazione agli adempimenti IVA correlati.
Pare però che i tempi siano alquanto risicati; se le norme dovessero entrare in vigore il 1 gennaio 2014, l’approvazione del DDL dovrebbe avvenire entro il prossimo 31 dicembre. Non ci rimane che attendere.
Rita Martin – Centro Studi CGN