È il principio di cassa allargato a stabilire che il compenso amministratore, se pagato entro il 12 gennaio, ma riferito come periodo d’imposta all’anno appena concluso, è da considerare come di competenza dell’anno concluso e non del nuovo anno.
L’art. 95 c.5 del D.P.R. 917-1986 (TUIR) dispone che i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali (art. 73 c. 1) sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Dal tenore letterale della disposizione citata, risulterebbe quindi che la deducibilità del compenso dell’amministratore possa avvenire solo con il pagamento entro il 31 dicembre dell’anno.
Fa però da contraltare a tale disposizione la previsione dell’art. 50 comma 1 lettera c)-bis del predetto TUIR, che dispone che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
La collocazione dell’art. 50 predetto, all’interno del TUIR, è in corrispondenza del Titolo I che tratta dell’ Imposta sul reddito delle persone fisiche e specificatamente del Capo IV che riguarda i Redditi di lavoro dipendente.
Il successivo art. 52 del TUIR, che si colloca anch’esso all’interno del predetto capo IV del Titolo I, afferma che ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’art. 51 salvo alcune eccezioni.
Ecco quindi come, normativamente, l’allargamento del periodo di pagamento del compenso amministratore a quello dei redditi di lavoro dipendente si collega all’art. 51, che considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
La ratio della disposizione è di equilibrio all’interno del sistema fiscale, in quanto fa coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante.
In tal modo, si realizza quindi la piena simmetria nella tassazione propria di entrambi i soggetti (società ed amministratore).
Quanto sopra esposto vale non solo per i compensi degli amministratori delle società di capitali, (art. 73 c. 1 del TUIR) ma anche per quelli delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, stante il richiamo operato dall’art. 56 comma 1 del TUIR.
Per saperne di più sulla disposizione che si applica dal periodo d’imposta 2001, si possono consultare:
- Circolare Agenzia Entrate n. 7 – 2001, paragrafo 5.5
- Circolare Agenzia Entrate n. 57/E – 2001, paragrafo 7.1
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E – 2012.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo