Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della dichiarazione, il contribuente muti il proprio domicilio fiscale, tale cambiamento deve valere solo ai fini della notifica dell’atto oppure anche in merito alla competenza dell’ufficio tributario ai fini dell’accertamento e dell’esame delle domande di rimborso? Ecco cosa ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 28398 del 19 dicembre scorso.
Si ricorda che l’art. 31 del DPR 600/73 dispone che “la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. In merito a tale argomento, in passato, la Corte di Cassazione si era pronunciata ribadendo che la competenza va individuata al momento di presentazione della dichiarazione, e permane sino all’esaurimento del rapporto d’imposta, a nulla rilevando il diverso domicilio del contribuente al momento della rettifica. In buona sostanza, la Cassazione ha sempre voluto affermare che il mutamento di domicilio fiscale successivo alla spedizione della dichiarazione dei redditi ha rilievo solo ai fini della notifica e il contribuente rimarrà soggetto alla potestà impositiva dell’ufficio nella cui circoscrizione ricadeva il domicilio fiscale prima del cambiamento.
Con la sentenza n. 28398 del 19.12.2013 si cambia direzione. Con riferimento ad una lite di rimborso, i giudici hanno affermato che “una volta intervenuta la modifica del domicilio fiscale, il contribuente, così come è esposto all’azione accertatrice dell’ufficio finanziario, nella cui circoscrizione ricade il domicilio modificato, può legittimamente avanzare le istanze restitutorie a detto nuovo ufficio, il quale in ossequio al menzionato criterio di buona fede col contribuente, non può invocare l’incompetenza per territorio per sottrarsi all’esame della domanda di rimborso, pur se riferita ad annualità antecedente quella del trasferimento del domicilio fiscale”.
Nonostante la lite sia relativa ad una domanda di rimborso, dal tenore della sentenza sembra che il principio venga esteso anche al caso degli accertamenti.
In termini pratici, ciò significa che fino alla sentenza del 19.12.2013, se il contribuente Mario Rossi, al momento di invio della dichiarazione risiede a Cagliari, il controllo della dichiarazione deve avvenire ad opera della Direzione provinciale di Cagliari, anche se al momento di notifica dell’atto si sia trasferito a Torino. Ora no. La competenza risiede nella Direzione Provinciale di Torino, che ha il potere di notificare l’atto.
Ciò, come logica conseguenza, dovrebbe comportare la nullità dell’atto emesso eventualmente dalla Direzione provinciale di Cagliari, ma visti gli effetti che l’applicazione della sentenza potrebbe causare, sarà meglio attendere conferme successive della Cassazione.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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