L’Agenzia delle Entrate ha disposto che dal 1° febbraio 2014, per il pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione, in alternativa al modello F23 potrà essere utilizzato il nuovo modello F24 ELIDE. È quanto stabilito con il provvedimento n. 554 del 3 gennaio 2014.
Il modello F24 ELIDE versamenti con elementi identificativi è già disponibile in formato pdf nella sezione Strumenti/Modelli del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e a partire dal prossimo 1° aprile 2014 sarà disponibile anche presso tutti gli sportelli delle banche, degli uffici postali e degli agenti della riscossione.
Il modello di pagamento F24 ELIDE deve essere presentato dai soggetti titolari di partita IVA esclusivamente con le modalità telematiche, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, tramite i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti non titolari di partita IVA, oltre alle modalità sopra menzionate, possono presentare il modello F24 ELIDE anche presso gli sportelli delle banche, delle poste e agli agenti della riscossione.
Il modello F24 ELIDE è valido per pagare l’IVA ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso e altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti. È strutturato per consentire l’indicazione di particolari elementi identificativi.
E così, dal 1° febbraio 2014 l’imposta di registro, i tributi speciali, l’imposta di bollo, le relative sanzioni e interessi connessi alla registrazione dei contratti di locazione potranno essere versati con il nuovo modello.
Come indicato nelle stesse istruzioni del modello F24 ELIDE, il versamento delle somme può essere effettuato in contanti, con addebito su conto corrente presso gli sportelli bancari e postali, con le carte PagoBANCOMAT (presso gli sportelli abilitati), con le carte POSTAMAT e POSTEPAY (mediante addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale), con assegni bancari e postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o alle poste, con assegni circolari e vaglia cambiari (presso gli agenti della riscossione).
Il vecchio modello F23 potrà essere comunque utilizzato fino alla data del 31 dicembre 2014 secondo le vigenti modalità di pagamento per consentire a tutti gli operatori di settore di adeguare tutte le procedure attualmente in uso con le nuove disposizioni.
Dal 1 gennaio 2015, invece il nuovo modello soppianterà completamente il modello F23, mandandolo definitivamente in pensione.
Per i pagamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici delle Entrate, specifica ancora il provvedimento, si dovrà utilizzare il modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN