Cala la percentuale di detrazione delle spese in dichiarazione

La detrazione del 19% usufruita dai contribuenti in sede di dichiarazione su alcune delle spese sostenute nell’anno d’imposta potrebbe subire una riduzione di un punto e, forse, anche di più. Ciò è quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014.

Nel quadro E del modello 730 e nel quadro RP del modello Unico sono indicate tutte le spese che il contribuente porta in deduzione del proprio reddito complessivo e/o in detrazione dell’imposta lorda calcolata.

Per quanto riguarda le spese sulle quali i contribuenti usufruiscono della detrazione del 19% (spese mediche, spese di istruzione, spese funebri, interessi passivi sui mutui, ecc.) all’art.1 commi 575 e 576 della Legge di stabilità 2014 è prevista la revisione della percentuale di detrazione.

In particolare, al comma 575, con lo scopo di incamerare maggiori entrate, è previsto un riordinamento delle aliquote relative alle detrazioni IRPEF sopra citate, tenendo comunque conto della tutela dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

Al comma 576 è specificato che i provvedimenti devono essere individuati entro il 31 gennaio c.a.; se ciò non avviene le aliquote di detrazione sono così rideterminate:

  • per l’anno d’imposta 2013 al 18%
  • dall’anno d’imposta 2014 al 17%

La riduzione è applicabile a tutte le spese di cui all’art.15 c.1 del TUIR quali, ad esempio:

  • interessi passivi sui mutui;
  • spese sanitarie;
  • spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese d’istruzione;
  • spese di assicurazione;
  • alcune tipologie di erogazioni liberali;
  • spese per attività sportive dei ragazzi;
  • detrazioni per canoni di locazione.

 

Rita Martin – Centro Studi CGN