La detrazione del 19% usufruita dai contribuenti in sede di dichiarazione su alcune delle spese sostenute nell’anno d’imposta potrebbe subire una riduzione di un punto e, forse, anche di più. Ciò è quanto previsto dalla Legge di stabilità 2014.
Nel quadro E del modello 730 e nel quadro RP del modello Unico sono indicate tutte le spese che il contribuente porta in deduzione del proprio reddito complessivo e/o in detrazione dell’imposta lorda calcolata.
Per quanto riguarda le spese sulle quali i contribuenti usufruiscono della detrazione del 19% (spese mediche, spese di istruzione, spese funebri, interessi passivi sui mutui, ecc.) all’art.1 commi 575 e 576 della Legge di stabilità 2014 è prevista la revisione della percentuale di detrazione.
In particolare, al comma 575, con lo scopo di incamerare maggiori entrate, è previsto un riordinamento delle aliquote relative alle detrazioni IRPEF sopra citate, tenendo comunque conto della tutela dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.
Al comma 576 è specificato che i provvedimenti devono essere individuati entro il 31 gennaio c.a.; se ciò non avviene le aliquote di detrazione sono così rideterminate:
- per l’anno d’imposta 2013 al 18%
- dall’anno d’imposta 2014 al 17%
La riduzione è applicabile a tutte le spese di cui all’art.15 c.1 del TUIR quali, ad esempio:
- interessi passivi sui mutui;
- spese sanitarie;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese d’istruzione;
- spese di assicurazione;
- alcune tipologie di erogazioni liberali;
- spese per attività sportive dei ragazzi;
- detrazioni per canoni di locazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN