Contro l’accertamento sintetico derivante dal redditometro è necessario contrapporre un reddito riclassificato secondo criteri finanziari per dimostrare che il reddito accertato non riflette la capacità di spesa secondo gli indicatori redditometrici.
È importante, infatti, che il contribuente, durante il contraddittorio preventivo con l’ufficio, illustri la composizione del suo reddito con particolare attenzione ai componenti di natura non finanziaria tra i quali :
- gli ammortamenti dei beni strumentali;
- gli accantonamenti a fondi per trattamento fine rapporto;
- i fondi-rischi e altre poste di natura analoga.
Si tratta di argomentazioni difensive che il contribuente può addurre solo se alla formazione del suo reddito complessivo netto concorrono tipologie reddituali all’interno delle quali le voci di natura economica negative non finanziarie hanno una certa importanza. Si tratta di redditi d’impresa, di lavoro autonomo, nonché dei redditi di partecipazione.
L’argomentazione esposta è la diretta conseguenza della “svolta finanziaria” del nuovo accertamento sintetico contenuto nel D.L. 78/2010 che ha modificato il quarto comma dell’art. 38 del DPR 600/1973 in cui l’ufficio “… può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta …”.
L’aspetto fondamentale per la ricostruzione sintetica del reddito secondo tale norma è il sostenimento di spese in un determinato periodo di imposta. È del tutto evidente che si tratta di una nozione di natura finanziaria. Non si propone il criterio della competenza economica per verificare la sostenibilità degli acquisti di beni e servizi, ma si presume che tali acquisti siano stati effettuati con le entrate di quell’anno che rappresentano così i redditi conseguiti.
Di fronte a questo mutamento di scenario che caratterizzerà l’accertamento redditometrico nei periodi d’imposta 2009 e successivi sarà altresì necessario che, a fronte di una ricostruzione finanziaria della capacità reddituale del soggetto, basata sulle spese effettivamente sostenute, si opponga non un reddito determinato secondi criteri di competenza economica, bensì un reddito di tipo finanziario, privo delle componenti economiche che non abbiano dato luogo ad uscite finanziarie nel corso dell’anno.
Il ragionamento proposto mira a confrontare due elementi omogenei fra di loro: la capacità di spesa da un lato e il reddito finanziario dall’altro.
Se così non fosse, si rischierebbe di confrontare dati tra loro palesemente disomogenei, con risultati del tutto fuorvianti.
Per comprendere meglio gli effetti di questa disomogeneità formuliamo un esempio numerico:
Reddito accertabile: 40.000
Reddito dichiarato: 30.000
Ricavi: 100.00
Costi 70.000 di cui 16.000 relativi a componenti non finanziari (ammortamenti, fondi TFR e altre poste).
L’analisi riguarda un contribuente che nel corso dell’anno 2010 ha sostenute spese per l’acquisto di beni e servizi rilevanti per un importo complessivo di euro 40.000. Per far fronte a tali spese il contribuente è in possesso di un reddito d’impresa determinato secondo i criteri della competenza economica, riconosciuto anche ai fini fiscali, di euro 30.000.
In tale situazione, per il contribuente si delinea un possibile accertamento sintetico per via dello scostamento, superiore al quinto, fra reddito sinteticamente accertabile e reddito dichiarato.
Se applichiamo la tesi in oggetto e analizziamo le componenti non finanziarie presenti nella determinazione del reddito, si evidenzia una sostanziale tenuta del reddito dichiarato rispetto a quello accertato.
Infatti, le componenti non finanziarie del reddito d’impresa (ammortamenti, accantonamenti al Tfr, altri accantonamenti) sono pari ad euro 16.000 e ne deriva che il reddito riclassificato secondo i criteri finanziari risulta essere pari a euro 46.000, dimostrandosi addirittura eccedente rispetto all’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel corso del medesimo periodo d’imposta (40.000 euro).
Il contraddittorio preventivo è il luogo deputato per il confronto, in cui proporre una riclassificazione del reddito del contribuente sulla base di logiche finanziarie al posto di quelle di competenza economica che guidano la compilazione della dichiarazione dei redditi dei titolari di redditi d’impresa e, almeno per le componenti sopra esaminate, anche di quelli di lavoro autonomo. È altresì importante che l’Agenzia delle Entrate assuma una posizione sull’argomento, per evitare di spostare dagli uffici periferici alle aule delle commissioni tributarie, la ricomposizione del reddito economico a reddito finanziario spendibile.