Per il 2014 rimane stabile il diritto annuale 2014. Riepiloghiamo chi è tenuto al versamento, quanto è necessario versare e quali sono le sanzioni in caso di inadempimento.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 0201237 del 05/12/2013, richiamando le modifiche all’art. 18, commi 4 e 5 della Legge n. 580/1993, introdotte dal Decreto Legislativo n. 23/2010, ha confermato per l’anno 2014 gli importi del diritto annuale già definiti per l’anno 2013.
Soggetti esenti
Non saranno tenuti al versamento del diritto annuale per l’anno 2014 i seguenti soggetti:
- imprese individuali e soggetti REA che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre 2013 e presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014;
- società e altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale entro il 31 dicembre 2013 e presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014;
- società di persone e consorzi che risultino sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2013 e presentino la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014.
Quanto versare?
Il diritto annuale può essere pagato in misura fissa, in misura transitoria o per scaglioni di fatturato.
Nel primo caso dovranno versare:
- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese: € 88,00;
- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese: € 200,00.
Nel secondo caso, invece:
- le imprese con ragione sociale di società semplice non agricola e le società di cui al comma 2 dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 versano un diritto annuale transitoriamente fissato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato;
- le imprese con ragione sociale di società semplice agricola versano un diritto annuale, transitoriamente fissato nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato;
- i soggetti iscritti al REA versano un diritto annuale transitoriamente fissato in € 30,00.
Infine, terzo e ultimo caso, verseranno le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese diverse da quelle sopra individuate, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2013 le seguenti misure fisse o aliquote individuate per scaglioni di fatturato:
da € |
a € |
Aliquote |
0 |
100.000,00 |
200€ (misura fissa) |
Oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
Oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
Oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
Oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
Oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
Oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0.003% |
Oltre 50.000.000,00 |
0,001% |
|
Fino ad un massimo di 40.000€ |
Unità locali e sedi secondarie
Il diritto annuale deve essere versato anche per ciascuna delle unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, in misura pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00. Non sarà invece dovuto tale pagamento nel caso di chiusura delle stesse entro il 31 dicembre 2013, purché la relativa denuncia venga presentata entro il 30 gennaio 2014.
Le unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale un diritto annuale pari a € 110,00.
Le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie un diritto annuale pari a € 110,00.
C’è poi la questione delle nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2014. Per tali soggetti il versamento sarà in misura fissa, come sopraindicato, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o dell’annotazione.
Le altre nuove imprese iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2014 sono tenute a versare l’importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell’iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo indicato per le società semplici agricole.
Infine, le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% degli importi sopra indicati.
Quando si versa?
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 16 giugno 2014 – ovvero per le società di capitali il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.
Cosa succede se non si versa il diritto annuale?
A livello pratico, in caso di mancato o tardivo pagamento del diritto annuale, le imprese sono soggette a sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto, ma entro un anno dalla scadenza (16.06.2015) possono evitare l’irrogazione della sanzione versando gli importi comprensivi di ravvedimento. Si ricorda che, con decreto del 12 dicembre 2013, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato la misura del saggio degli interessi legali per il tardivo pagamento del tributo, di cui all’art. 1284 del codice civile, all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Il nuovo saggio dell’1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1º gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo. In mancanza, sarà emesso il ruolo con notifica di cartelle esattoriali.
Essere in regola con il pagamento del diritto annuale è, inoltre, condizione necessaria per poter avere accesso all’erogazione dei contributi camerali e, dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del tributo, ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.
Giorgia Martin – Centro Studi CGN