Nell’ambito della Legge di Stabilità per il 2014 il legislatore ha modificato nuovamente le regole di deducibilità dei canoni di leasing per le imprese e per i lavoratori autonomi. Nello specifico si riduce la durata minima fiscale dei contratti, ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il monte canoni totale, e si provvede ad equiparare il trattamento dei professionisti a quello delle imprese. Ecco quali sono gli effetti in termini di deducibilità dei canoni.
In particolare le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 mentre per i contratti stipulati in precedenza resta ferma la “vecchia” disciplina.
Per effetto di tali modifiche:
- per le imprese la durata minima fiscale relativa ai beni mobili ammortizzabili passa dai due terzi del periodo di ammortamento, determinato con i coefficienti ministeriali, al 50% del suddetto periodo mentre per i beni immobili viene rideterminata in 12 anni indipendentemente dal coefficiente di ammortamento;
- per i lavoratori autonomi per i beni mobili ammortizzabili la durata minima permane al 50% del periodo di ammortamento mentre per quelli immobili la deducibilità torna ad essere ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
Con riferimento agli autoveicoli si segnala che:
- per quanto attiene le autovetture rimane confermato nell’intero periodo d’ammortamento (4 anni) il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata (art. 164 c. 1 lett. b) Tuir) anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo;
- per i veicoli commerciali/industriali (autocarri, camion, ecc.), autovetture strumentali nell’attività propria (per es. autonoleggi) e autovetture assegnate in uso promiscuo al dipendente (per i quali non opera la durata minima di 4 anni) si verifica la riduzione del periodo di deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa.
Ai fini della deduzione dei canoni si può ancora determinare un doppio binario civile-fiscale a causa della maggiore durata del periodo di deducibilità fiscale dei canoni rispetto alla durata contrattuale.
In particolare si potranno verificare le seguenti ipotesi:
- se la durata contrattuale risulta essere pari a quella minima di deducibilità fiscale i canoni imputati a conto economico sono ordinariamente deducibili per competenza non essendovi alcun disallineamento tra valori civili e fiscali;
- se la durata contrattuale risulta essere superiore a quella minima di deducibilità fiscale le variazioni in aumento possono derivare solo da altre norme (es.: quota relativa all’area sottostante per i leasing immobiliari; quota di interessi in applicazione del ROL per le società di capitale) in quanto si ritiene che la deduzione fiscale debba avvenire comunque lungo la durata effettiva del contratto (la deduzione più breve sarebbe carente del requisito della previa imputazione a conto economico prevista dall’art. 109, co.4, del TUIR);
- se la durata contrattuale risulta essere invece inferiore a quella minima di deducibilità fiscale i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello civilistico, verificandosi dunque un disallineamento tra i valori civili, che osservano la competenza economica, e quelli fiscali con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi.
A tal riguardo la quota residua fiscale presente alla scadenza del contratto viene dedotta attraverso variazioni in diminuzione per un importo annuale pari al canone fiscalmente deducibile fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi.
La nuova normativa riguardante i leasing incide anche sulla determinazione della base imponibile IRAP.
A tal proposito dobbiamo distinguere i soggetti che applicano il criterio contabile da quelli che adottano il criterio fiscale:
- i primi non determinano alcun effetto ai fini della base imponibile IRAP rilevando sempre l’importo dei canoni imputati a conto economico, a prescindere dalla durata del contratto;
- invece per i secondi i canoni deducibili sono assunti secondo gli stessi importi deducibili ai fini dei redditi (ex art. 102 v. 7 Tuir).
In ogni caso, in entrambe le situazioni, resta ferma la indeducibilità della quota interessi impliciti nei canoni e, nel caso di leasing immobiliare, della quota capitale del canone riferibile all’area di sedime (applicabile anche ai fini Irap CM 38/2010); tuttavia la limitazione alla deducibilità per i contratti stipulati dal 24/04/2012 (a differenza di quanto visto ai fini dei redditi) va individuata sulla scorta della durata “contrattuale” (CM 17/2013) indipendentemente dal criterio contabile fiscale adottato per determinare la base imponibile Irap.
Ulteriori novità, anche queste con decorrenza 01/01/2014, sono rappresentate dalla IPT sul riscatto dei veicoli in leasing dove viene evitata la doppia tassazione sull’utilizzatore. Quest’ultimo infatti, in passato, si trovava a sostenere l’imposta sia in sede di stipula del contratto di leasing (che permane) sia in occasione del riscatto del veicolo e della cessione di contratto di leasing su immobili, anche da costruire, a sua volta soggetta ad imposta di registro del 4% (in cui la base imponibile è data dalla sommatoria del corrispettivo di cessione, della quota capitale dei canoni ancora da pagare e dal prezzo di riscatto).
Stefano Venturelli – Centro Studi CGN