Quanto possono spendere i turisti stranieri in Italia che vogliono utilizzare i contanti per l’acquisto di beni e servizi? Cosa prevede il regime di deroga alle limitazioni nell’uso del contante? Ecco una sintesi.
Il D.L. 16/2012, convertito nella L. n. 44-2012, introduce un regime di deroga al limite di € 999,99 valevole in generale in Italia per gli acquisti effettuati in contanti e facilita alcune imprese nel rapporto commerciale con i turisti stranieri.
In particolare l’art. 3 del D.L. 16/2012 stabilisce che:
- l’acquisto di beni;
- l’acquisto di prestazioni di servizi;
collegati al turismo ed effettuati presso i soggetti di cui al D.P.R. n. 633/1972:
- art. 22 (tra i quali principalmente commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, prestazioni di trasporto di persone e veicoli, prestazioni di servizi resi da imprese in locali aperti al pubblico, attività di organizzazione di escursioni in genere effettuata da agenzie di viaggio e turismo);
- art. 74-ter (tra i quali principalmente agenzie di viaggio e di turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e servizi connessi a corrispettivo globale);
effettuati da persone fisiche che:
- NON sono cittadini italiani;
- NON sono cittadini di uno dei 28 Paesi della UE;
- NON sono cittadini di uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (i Paesi Ue e Liechtenstein, Islanda, Norvegia);
- NON sono residenti in Italia;
potrà avvenire con denaro contante fino a € 15.000.
Per avvalersi di questa possibilità, i cedenti dei beni e i prestatori dei servizi di cui agli art. 22 e 74ter del D.P.R. 633-1972, devono:
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, telematicamente e preventivamente all’effettuazione dell’operazione, il numero del c/c bancario o postale che utilizzeranno per il versamento del denaro contante ricevuto;
- acquisire la fotocopia del passaporto in corso di validità del turista;
- acquisire un’autocertificazione nella quale il turista dichiara le circostanze già citate e cioè che non è un cittadino italiano e nemmeno di uno dei 28 Paesi della UE oppure dello S.E.E., e che risiede fuori del territorio dello Stato italiano;
- versare il denaro contante incassato:
- il primo giorno feriale successivo a quello della vendita;
- in uno dei conti correnti precedentemente dichiarati all’Agenzia delle Entrate;
- consegnare allo sportello bancario copia dell’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate di volersi avvalere della possibilità di accettare dai turisti i pagamenti di cui si tratta;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate, in modalità analitica, esponendole nel quadro TU e in quello riepilogativo TA, rigo TA011, del “Modulo di comunicazione polivalente”.
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate di novembre 2013 precisano che nel caso in cui i soggetti di cui agli art. 22 e 74-ter del D.P.R. 633-1972, abbiamo emesso la fattura al turista, sia all’interno dei corrispettivi che non, per gli anni 2012 e 2013 comunicheranno dette operazioni se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro; resta ferma la possibilità di comunicare anche le fatture d’importo inferiore.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94908 del 2.8.2013 ha stabilito che le scadenze di comunicazione dei dati coincidono con quelle dello “spesometro”, ma per le operazioni avvenute dal 29 aprile al 31 dicembre 2012, l’invio del modulo di comunicazione, senza applicazione di sanzioni, è stato previsto entro il 31 gennaio 2014.
Le istruzioni al Modello di comunicazione polivalente specificano che le operazioni con i turisti superiori a € 15.000 sono comunicate nei quadri ordinari.
Per le operazioni avvenute nel 2013, il termine di invio del modulo di comunicazione polivalente è previsto per il 10 o 20 aprile 2014, a seconda che i soggetti obbligati effettuino le liquidazioni IVA a cadenza mensile o trimestrale.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò-Palermo