Il nuovo ISEE è diventato realtà. È stato infatti pubblicato nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014 il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, che rende operative, a partire dall’8 febbraio prossimo, le nuove modalità di determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Vediamo cosa cambia e quali sono le nuove modalità di calcolo.
Dall’8 febbraio prossimo partirà il conto alla rovescia dei 120 giorni necessari per pubblicare i decreti attuativi, da emanare previo parere del Ministero dell’economia, dell’Inps, dell’Agenzia delle entrate e del Garante per la privacy.
L’articolo 2 del D.P.C.M. chiarisce che l’ISEE è lo strumento di valutazione, con finalità selettive, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, anche ai fini di stabilire l’eventuale compartecipazione del cittadino alle stesse prestazioni sociali.
Resta confermata la struttura dell’ISEE che viene misurato in funzione di tre fattori:
1) il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare;
2) il loro patrimonio (valorizzato al 20%);
3) una scala di equivalenza che tiene conto della composizione del nucleo familiare.
Il nuovo ISEE, nella nuova versione contenuta nel decreto appena pubblicato:
- considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti;
- migliora la capacità selettiva attribuendo un peso adeguato alla componente patrimoniale;
- considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e/o quelle con persone con disabilità, riconoscendo abbattimenti e deduzioni di spese;
- consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta, con la possibilità per gli enti erogatori di prevedere ulteriori criteri selettivi finalizzati all’individuazione di specifiche platee di beneficiari, in relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario;
- riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Lo strumento novellato:
1) deve essere obbligatoriamente utilizzato dagli enti erogatori (Comuni, università) in sede di erogazione delle prestazioni;
2) consente di determinare ISEE differenziati per quanto riguarda:
- le prestazioni agevolate di natura socio sanitaria;
- le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- le prestazioni di diritto allo studio;
3) prevede la possibilità di determinare un “ISEE corrente” calcolato con riferimento a un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione al ricorrere di determinate condizioni (per es. la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente);
4) individua, per le prestazioni sociali a livello locale, delle nuove soglie da regolamentare a cura degli enti erogatori, mentre per le prestazioni nazionali che già utilizzano l’ISEE (assegno di maternità per le madri non lavoratrici e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori), le nuove soglie vengono fissate già nel regolamento.
Per evitare abusi da parte dei richiedenti per le prestazioni agevolate sono previsti:
- controlli preventivi, soprattutto sul patrimonio mobiliare (conti bancari o postali), al fine di intercettare l’esistenza dei conti non dichiarati;
- controlli successivi, mediante verifiche a cura della Guardia di finanza su cittadini inclusi in specifiche liste selettive.
All’intensificazione dei controlli corrisponde uno snellimento della burocrazia, in quanto solo una parte dei dati dovrà essere autocertificata dal richiedente per via delle nuove procedure di acquisizione sia dei dati fiscali che dei dati relativi alle prestazioni erogate dall’Inps, che saranno integrati a cura dell’amministrazione.
Il restyling dell’ISEE riguarda anche la dichiarazione sostitutiva unica che avrà validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
È la modularità la principale caratteristica della nuova DSU che si compone di:
- un modello base relativo al nucleo familiare e a fogli relativi ai singoli componenti;
- moduli aggiuntivi, laddove previsti per i casi specifici;
- moduli sostitutivi per la determinazione dell’ISEE corrente;
- moduli integrativi nel caso in cui siano mutate le condizioni.
La dichiarazione deve essere presentata ai comuni ovvero ai Caf dipendenti o direttamente all’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prestazione o alla sede dell’Inps competente per territorio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN