Stop ai rimborsi automatici dei maxi crediti d’imposta del modello 730. La novità è stata inserita nella Legge di Stabilità con efficacia per il periodo d’imposta 2013, con l’obiettivo di contrastare le richieste indebite avanzate da parte dei contribuenti, spesso con la complicità dei CAF. In questo articolo riportiamo in sintesi le precisazioni dei tecnici dell’Agenzia in occasione di “Telefisco 2014” ed evidenziamo alcuni aspetti controversi ancora da chiarire.
La novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 586, della L. n. 147/2014 che recita: “Al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale…, l’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione… effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso, complessivamente superiore a euro 4.000, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.”
Al successivo comma 587 viene precisato che: “Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo … è erogato dall’Agenzia delle Entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi”.
Dalla norma in esame, e dai chiarimenti ufficiali, è possibile formulare le seguenti osservazioni.
- Il controllo preventivo deve essere effettuato entro sei mesi dalla scadenza dei termini di presentazione, ovvero dalla data di trasmissione, se successiva. Posto che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni da parte dei CAF è il 30 giugno 2014, il controllo preventivo dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2014.
- L’Agenzia dovrà esperire i controlli entro il termine indicato, in quanto, stando al tenore della norma, si tratta di un termine perentorio.
- Il controllo preventivo scatta solo in presenza di detrazione per carichi familiari e/o eccedenza di imposte derivanti dalle precedenti dichiarazioni riportate nel quadro F.
- È stato precisato che le richieste di rimborso superiori a 4.000 euro, derivanti da dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da precedenti esercizi e con il prospetto dei familiari a carico non compilato, non saranno oggetto di controllo preventivo da parte dell’Agenzia, consentendo ai sostituti di imposta di effettuare direttamente i rimborsi.
- Il controllo preventivo da parte dell’Agenzia scatta ogniqualvolta la composizione del credito, complessivamente superiore a euro 4.000, risulti determinata, anche parzialmente, dalla presenza dei quadri sotto controllo (familiari a carico ed eccedenza da esercizi precedenti). In questo caso è l’intero importo che verrà rimborsato da parte dell’Agenzia (non la parte strettamente afferente ai quadri sotto controllo), posto che il sostituto d’imposta è esonerato dalle operazioni di conguaglio.
- Nel caso in cui l’eccedenza derivante dalla dichiarazione precedente sia stata totalmente o parzialmente compensata con altri tributi, mediante F24, ai fini del computo della soglia dei 4.000 euro, va considerato l’importo al netto della compensazione. Per esempio: credito spettante senza considerare l’eccedenza a credito dell’anno precedente euro 3.000; eccedenza derivante dalla dichiarazione precedente euro 1.500 di cui 600 compensati con F24. Dal momento che il credito è pari a euro 3.900 il controllo preventivo non è previsto.
- Nel caso in cui, riprendendo l’esempio precedente, il credito risulti pari a euro 4.500, per via del controllo preventivo, a parere di chi scrive, non sarà possibile utilizzare tale credito per le compensazioni da effettuare in sede di 730, tramite la compilazione del quadro I.
Il modello 730-3/2014, ordinario e integrativo, ospita due nuove caselle campo 164 e 179 per segnalare la novità in esame:
Alcuni dubbi sorgono in caso di dichiarazione congiunta con posizione a credito e a debito da parte dei due coniugi. Per esempio, il dichiarante chiude con un credito superiore a euro 4.000 euro derivante anche dalla compilazione dei quadri sotto controllo; l’altro coniuge chiude con una posizione a debito, con una richiesta di rimborso inferiore a euro 4.000. Per come è formulata la norma sembra che il contribuente dovrà versare la parte a debito e sottoporre a controllo il credito oltre soglia.
In questo caso non sembra preclusa la possibilità di sdoppiare la dichiarazione presentando entro i termini ordinari il modello 730 senza l’indicazione di uno o più elementi (detrazioni, spese mediche, interessi su mutui), in maniera da determinare un importo a credito inferiore a euro 4.000, e ritrovarsi con una parte del credito rimborsato dal sostituto d’imposta.
Successivamente sarà possibile presentare un modello 730 integrativo, con la ripresa di quegli elementi (volutamente omessi in prima istanza), così da far emergere l’intero credito spettante. In questo caso, il contribuente presenterebbe due dichiarazioni (mod. 730 ordinario e integrativo) con due richieste di rimborso al disotto della soglia prestabilita ma con un importo complessivo superiore a euro 4.000.
Posto che il 730/2014 ordinario verrà liquidato dal datore di lavoro, non è chiara la sorte del 730 integrativo, vale a dire se l’Agenzia attiverà il controllo preventivo, in quanto la sommatoria dei due crediti supera la soglia, oppure se tale controllo non è attivabile, in quanto si tratta di due dichiarazioni con un credito sotto il limite consentito.
L’ultimo punto controverso riguarda i termini per l’effettuazione del rimborso che risulta spettante al termine del controllo preventivo. La norma non va al di là della laconica previsione che tale rimborso verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, senza prevedere tempi certi.
L’ultima parte del comma 587 è superflua, in quanto non ci sono dubbi sul fatto che l’Agenzia potrà sempre esperire i controlli previsti dal D.P.R. 600/1972 in materia di imposte sui redditi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN