Entro lunedì 3 marzo le ditte individuali e le società di persone, in contabilità ordinaria, possono esercitare un’opzione triennale per calcolare la base imponibile IRAP come le società di capitali. Vediamo come esercitare l’opzione.
Il regime naturale di determinazione della base imponibile IRAP per le ditte individuali e le società di persone è previsto dall’art. 5-bis del D.Lgs. n.446-1997, che prende in considerazione le poste di conto economico civilistico, rideterminate però tenendo conto dei criteri fiscali.
Inoltre l’art.5-bis del D.Lgs. n. 446–1997 e la circolare Agenzia Entrate n.60-2008 prevedono che le ditte individuali e le società di persone:
- non porteranno in deduzione i costi degli oneri diversi di gestione;
- individueranno i costi per servizi secondo il criteri del D.M.Finanze del 17.1.1992;
- non faranno concorrere e non porteranno in deduzione dalla base imponibile sia le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali che le sopravvenienze attive e passive.
Nel caso delle società di capitali, secondo l’art.5 del D.Lgs. 446-1997, i componenti positivi e negativi di reddito rilevano ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, secondo la determinazione civilistica di cui al bilancio d’esercizio, senza tenere conto delle variazioni fiscali.
Per esempio, le spese di rappresentanza o quelle connesse alle auto saranno dedotte ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, per intero, senza quindi subire la parziale riduzione imposta dalle norme fiscali.
Il vantaggio dell’applicazione di questa metodologia di calcolo può essere consistente, ma se verrà adottata dalle ditte individuali o dalle società di persone, esse saranno costrette a tenere la contabilità ordinaria (ove non fossero già obbligate per l’ammontare dei ricavi) per tutta la durata del triennio di scelta o della sua eventuale prosecuzione.
L’opzione delle ditte individuali e delle società di persone per la determinazione della base imponibile IRAP come per le società di capitali potrà essere esercitata:
- obbligatoriamente per periodi triennali (entro il 3 marzo 2014, per il periodo 2014-2016);
- mediante l’apposita comunicazione telematica presentata anche tramite un intermediario abilitato;
- entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta del triennio per il quale si vuole applicare;
- entro 60 giorni dalla data d’inizio dell’attività o d’iscrizione dell’atto costitutivo al Registro delle Imprese.
Alla fine del triennio, le ditte individuali e le società di persone possono:
- trasmettere la revoca dell’opzione, mediante l’apposita comunicazione telematica da presentare entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo d’imposta successivo;
- ritornare alla contabilità semplificata (sempre che non abbiamo superato i limiti di ricavi per poterla adottare).
La prosecuzione dell’opzione è tacita e vale di triennio in triennio.
Per saperne di più in merito all’opzione per cambiare la base imponibile IRAP, consulta le Circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 27/E – 36/E e 39/E del 2009.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo