È obbligatorio far redigere l’APE, Attestato di Prestazione Energetica, per le piccole ristrutturazioni di casa? Che cosa si intende con piccola ristrutturazione di un immobile?
L’Attestato di Prestazione Energetica è stato introdotto dal D.L. 63/2013 ed è obbligatorio da giugno del medesimo anno. La sua funzione principale è quella di rappresentare con precisione il fabbisogno annuo di un immobile per soddisfare la richiesta di climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione, la preparazione dell’acqua calda sanitaria, la ventilazione. Viene redatto da un esperto qualificato e indipendente (rispetto all’immobile da esaminare) che certifica, attraverso specifici descrittori, il consumo energetico e fornisce delle raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza.
L’attestato ha una validità di 10 anni dalla data del suo rilascio e viene aggiornato ad ogni intervento importante di ristrutturazione o riqualificazione. Come indicato al comma 2 dell’articolo 3 del nostro D.L.: “Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine sono previsti diversi gradi di applicazione:
- Una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
- Una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;
- Una applicazione limitata al rispetto di superfici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti quali: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b); 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 3) sostituzione di generatori di calore.”
Da quanto si evince, quindi, il documento deve essere redatto per opere “maggiori” di intervento (ad esempio: coibentazione di pareti, solai e tetti, installazione di caldaie che riqualificano il fabbisogno energetico dell’immobile, sostituzione di infissi che coinvolgono l’intero edificio, ecc.), dato che l’APE, o l’aggiornamento dello stesso, non è richiesto per interventi “minori” (ad esempio semplice sostituzione di infissi che non variano la climatizzazione interna, sostituzione di pannelli solari in luogo di altri pannelli solari, coibentazione interna di una sola stanza dell’immobile, ecc).
Si ricorda, infine, che l’A.P.E, è fondamentale per coloro che richiedono la detrazione fiscale per il risparmio energetico (55% – 65%) tramite la dichiarazione dei redditi, in quanto devono spedire questa documentazione, assieme alla scheda descrittiva degli interventi realizzati, all’Enea entro 90 giorni dall’intervento.
Giacomo Forato – Centro Studi CGN