Costi deducibili: gli interessi passivi

Analizziamo oggi un costo rilevante ai fini della deducibilità fiscale in capo ai soggetti IRES e IRPEF titolari di reddito d’impresa, cioè quello relativo agli interessi passivi, la cui disciplina è stata totalmente riscritta nella Finanziaria 2008.

Per i soggetti IRPEF, la deducibilità dei costi degli interessi passivi è regolamentata dall’art. 1, c. 33, lett. b) e c) della Legge Finanziaria 2008 che ha totalmente riscritto l’art.61 e abrogato gli artt. 62/62 del TUIR.

L’art.61 viene applicato, pertanto, alle imprese individuali, alle imprese familiari e coniugali e alle società di persone. Non si applicano per tali soggetti le norme dei soggetti IRES, in quanto è applicabile il criterio del pro-rata generale, nel rispetto del principio di inerenza, secondo la seguente formula:

Ricavi e proventi che concorrono/non concorrono a formare il reddito d’impresa
Ricavi e proventi complessivi

Anche se la norma ad oggi non contiene le disposizioni iscritte nell’ex art.96 del TUIR che ne precisava i criteri di determinazione, si ritiene che essi siano ancora applicabili, sempreché rientrino tra i ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Il predetto ex art.96 stabiliva che, ai fini del predetto rapporto:

  • non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati, nonché dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria;
  • i ricavi derivanti da cessione di titoli o di valute estere concorrono per la parte che eccede i relativi costi e senza tener conto delle rimanenze;
  • le plusvalenze realizzate concorrono per la parte che rileva ai fini della formazione del reddito d’esercizio;
  • i dividenti e gli interessi di provenienza estera concorrono sempre  per l’intero ammontare;
  • i proventi immobiliari di cui all’ex art.57 concorrono per la parte ivi stabilita;
  • le rimanenze rilevano nei limiti degli incrementi dell’esercizio.

Per i soggetti IRES, la deducibilità dei costi degli interessi passivi è regolamentata dall’art. 1, c. 33, lett. i) e l) della Legge Finanziaria 2008 che riscrive la disciplina dettata in materia di deducibilità degli interessi passivi mediante sostituzione dell’art.96 e abrogazione degli artt. 97/98 del TUIR.

Ai sensi del nuovo art.96:

  • gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino alla concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
  • la quota di interessi passivi e oneri assimilati eccedente, nel periodo d’imposta, gli interessi attivi e proventi assimilati è deducibile nel limite del 30% del ROL.

Limiti di deducibilità:

  1. Se gli interessi attivi sono maggiori o uguali a quelli passivi, la deducibilità è piena (100%).
  2. Se gli interessi attivi sono minori di quelli passivi, vi è deducibilità piena fino alla concorrenza di quelli attivi (100%); per la parte eccedente, è necessario verificare se la stessa è inferiore o uguale al 30% del ROL (deducibilità piena – 100%). Se invece è superiore al 30% del ROL si ha piena deducibilità (100%) fino alla quota del 30%; la parte eccedente è detratta negli esercizi successivi.

Interessi canoni di leasing

Occorrerà determinare, in base alle risultanze del contratto di locazione finanziaria, l’ammontare degli interessi passivi (impliciti nei canoni) relativi al periodo d’imposta e tenerne conto ai fini del calcolo della deducibilità di cui all’art.96.

L’eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto al 30% del ROL, indeducibile nell’esercizio di riferimento, potrà essere dedotta nei periodi d’imposta successivi (senza limiti di tempo) se si verifica la situazione opposta, ovvero se gli interessi passivi dell’anno di riferimento siano inferiori al 30% del ROL.

Determinazione del Reddito Operativo Lordo (ROL):

Tabella 1

 

MENO

Tabella 2

Sono soggetti esclusi dall’applicazione della disciplina:

  • banche e altri soggetti finanziari;
  • imprese di assicurazione;
  • società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
  • società consortili;
  • società con cap. sociale prevalentemente sottoscritto da enti pubblici.

Prassi

Circolare 38/E/2010 – chiarimenti forniti dall’AE in merito agli interessi passivi espliciti relativi a debiti commerciali, a quelli dei depositi cauzionali e agli interessi attivi su prestiti ai dipendenti.

Risoluzione 268/E/2008 – la disposizione dell’art.96 non ha natura antielusiva e pertanto non è disapplicabile.

Circolare 12/E/2008 – le società estere possono essere incluse nel meccanismo di calcolo degli interessi deducibili.

Circolare 29/E/2011 – alle società di persone risultanti da trasformazioni regressive non si applicano le disposizioni di cui all’art.96 in merito agli interessi passivi indeducibili.

Rita Martin – Centro Studi CGN