In questo articolo trattiamo delle spese di telefonia e di internet sostenute da imprese e professionisti, sia dal punto di vista della deducibilità del costo, sia dal punto di vista della detraibilità dell’IVA.
In base a quanto stabilito dall’art. 102 (per le imprese) e dall’art. 54 (per i professionisti) del TUIR i costi relativi all’ammortamento, ai canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e quelli di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, di cui all’art. 1 c. 1 del D.L. 259/2003 sono deducibili parzialmente, nella misura dell’80%, a prescindere dall’effettivo utilizzo.
Risultano deducibili, ai fini IRES e IRPEF, anche le spese sostenute dal contribuente e inerenti la propria attività per la telefonia fissa e/o mobile, comprese le ricariche telefoniche e le schede prepagate, sempreché siano documentate da fattura/ricevuta e che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili, così come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E/2008.
Possono essere dedotti anche i costi inerenti l’attività e relativi a telefonia, internet e intranet sia per uso promiscuo sia per uso esclusivo dell’attività.
Pertanto, ai fini delle imposte dirette:
Detrazione ai fini IVA
Anche ai fini IVA deve essere seguito il criterio dell’inerenza. Pertanto, se l’utilizzo del servizio è strettamente collegato all’attività lavorativa del soggetto, l’IVA è totalmente detraibile. Se invece l’utilizzo è promiscuo, come avviene nella maggior parte dei casi – si pensi ai telefoni cellulari – è necessario valutare oggettivamente la percentuale di detrazione, in base all’effettivo utilizzo. Se ciò non è possibile, l’IVA viene detratta nella misura del 50%.
Telefoni concessi in uso ai dipendenti
In questo caso è necessario distinguere due fattispecie.
1) Uso esclusivo per scopi lavorativi
In questo caso il dipendente può effettuare chiamate esclusivamente verso numeri lavorativi; tutte le chiamate private sono riaddebitate al dipendente, ovvero il dipendente versa un canone per l’uso dell’apparecchio.
In questi casi l’IVA è totalmente detraibile per il datore di lavoro.
Ai fini IRPEF/IRES la detrazione è ammessa all’80%.
2) Uso promiscuo dell’apparecchio
In questo caso l’IVA è detraibile in proporzione alla percentuale di utilizzo.
Ai fini IRPEF/IRES la detrazione è ammessa all’80%; in caso di utilizzo promiscuo, se questo supera l’importo di Euro 258,23 concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.
Rita Martin – Centro Studi CGN