Il Multi Level Marketing o Network Marketing è un sistema di distribuzione di prodotti e servizi utilizzato da molte aziende come canale distributivo. Ma come viene disciplinato dal punto di vista fiscale? Come vengono tassati i ricavi provenienti da questa attività?
Il Network Marketing è nato originariamente nel 1934 negli Stati Uniti per la distribuzione di integratori alimentari. Il semplice meccanismo di distribuzione di prodotti e servizi prevede che il consumatore che consigli tali prodotti ai propri amici e conoscenti riceva dall’azienda dei benefici economici tanto per le vendite procacciate in proprio quanto per le vendite procacciate da persone introdotte nella struttura dal consumatore iniziale con un sistema di conteggio delle provvigioni che continua anche in diversi sotto livelli successivi. Da qui appunto il nome di Marketing Multilivello.
L’utilizzo a volte distorto di questo meccanismo distributivo ha favorito, spesso in assenza di severe norme di controllo, la nascita di fenomeni tipo catene di Sant’Antonio oppure tipo piramidi illegali che nulla avevano più a che fare con distribuzione del prodotto, fino ad arrivare a vere e proprie truffe finalizzate solamente a inserire nuovi distributori, ai quali venivano chieste pesanti quote di iscrizione oppure ai quali venivano venduti corsi di formazione con costi proibitivi.
In Italia è Network Marketing è regolamentato dalla Legge 17 agosto 2005, n. 173 rubricata “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”.
La normativa offre un’ampia tutela nei confronti del consumatore che si approccia a queste realtà ponendo precisi limiti e vincoli alle modalità di acquisto del prodotto, ai servizi collaterali quali la formazione e in generale all’etica di distribuzione dei prodotti e servizi. Vengono infatti considerate illegali (articolo 5) tutte le forme “di vendita piramidali e di giochi o catene” e vengono imposti precisi obblighi, quali ad esempio il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59“.
I requisiti personali per poter esercitare l’attività di “networker” sono i medesimi richiesti per l’esercizio di una qualsiasi attività commerciale e sono indicati all’articolo 5, comma 2 della citata Legge 59/1997.
Senza dubbio un aspetto particolarmente sdegno di nota è quello fiscale.
Fino a 5.000 euro netti di incassi per anno solare l’attività è considerata come “occasionale” e non necessità di alcuna particolare formalità. I redditi sono infatti tassati mediante una ritenuta alla fonte nella misura del 23% (primo scaglione di imposta IRPEF) calcolata su un imponibile del 78%.
La misura complessiva della ritenuta è pertanto del 17,94% e, trattandosi di ritenuta a titolo definitivo, esonera il percettore da qualsiasi ulteriore obbligo dichiarativo.
I redditi così percepiti non andranno pertanto dichiarati e non faranno cumulo con eventuali altre entrate del contribuente, il quale è pertanto libero da qualsiasi ulteriore obbligo.
Oltre la soglia di 5.000 euro netti per anno solare, corrispondenti ad euro 6.093 lordi, l’attività non è più considerata occasionale e comporta l’obbligo dell’apertura della partita IVA con relativa emissione delle fatture di provvigioni e versamento dell’Imposta sul Valore aggiunto nelle vie ordinarie.
Tuttavia il particolare trattamento impositivo delle provvigioni con ritenuta d’imposta definitiva continuerà ad applicarsi anche oltre la soglia dei 5.000 euro per anno con il diretto risultato che il contribuente continuerà a non essere soggetto all’obbligo di dichiarazione dei redditi e pertanto dovrà unicamente presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma.
L’applicazione del regime di ritenuta di imposta definitiva estende i suoi vantaggi prevedendo la non assoggettabilità ad IRAP, la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri reddituali e l’esenzione dall’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e dal pagamento della relativa tassa di iscrizione.
Infine oltre i 5.000 euro netti si inserisce l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ed il relativo obbligo di versamento dei relativi contributi secondo le aliquote vigenti (D.L. 269/03 (art. 44, c. 2), convertito in L. 326/03). Il contributo rimane per 1/3 a carico dell’incaricato alle vendite e per 2/3 a carico dell’azienda erogante e si calcola (Legge Finanziaria per il 2003 – art. 2, c. 12) sull’imponibile fiscale pari al 78% delle provvigioni percepite.
Massimo Tonci – www.massimotonci.it