Affrontiamo alcuni interessanti casi di interventi collegati alla ristrutturazione edilizia o al risparmio energetico per i quali la detrazione IRPEF compete solo a determinate condizioni.
Tutti noi siamo a conoscenza della proroga introdotta dalla Legge di Stabilità (art. 1, comma 139 della L. 147/2013) riguardante gli oneri per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF. Nello specifico, gli interventi interessati alla ristrutturazione edilizia sono prorogati fino al prossimo 31 dicembre con la percentuale del 50%, percentuale che scenderà al 40% per le spese sostenute nel periodo intercorrente il primo gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015. Per gli interventi di risparmio energetico, la proroga è medesima, con la differenza che la percentuale del 65% compete fino alla data del 31 dicembre 2014 che verrà ridotta al 50% dalla data del primo gennaio 2015 fino alla data del 31 dicembre dello stesso anno.
Ma quali sono gli interventi per i quali la detrazione compete a determinate condizioni, specie se tali interventi sono compresi nella manutenzione ordinaria? E cosa si intende per “manutenzione ordinaria”? Con tale espressione il legislatore ha inteso tutti gli “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti“.
Una prima tipologia di intervento riguarda la sostituzione delle porte interne. Quest’opera rientra nella manutenzione ordinaria, in quanto considerata come mera sostituzione di un complemento d’arredo per il quale la detraibilità non compete. Tuttavia, se tale tipologia di onere venisse sostenuta congiuntamente ad altri interventi per i quali la detrazione risulti ammessa (si ipotizzi la demolizione di una parete interna che comporti la modifica dell’ubicazione della porta interna), la detrazione competerebbe anche per tale sostituzione.
Ulteriore intervento rientrante nella manutenzione ordinaria e per il quale è possibile beneficiare della detrazione a determinate condizioni, riguarda la sostituzione della pavimentazione. Tale intervento, preso singolarmente, non rientra nel novero degli interventi ammessi al beneficio della detrazione. Se però si richiede di fruire del beneficio fiscale con riferimento ad ulteriori e differenti interventi previsti dal regolamento edilizio come detraibili, quali ad esempio il rifacimento dell’impianto elettrico o l’installazione del riscaldamento a pavimento, in conseguenza dei quali è necessario (soprattutto in relazione all’installazione del riscaldamento a pavimento) effettuare il rifacimento della pavimentazione, l’onere sostenuto è ammesso al beneficio della detrazione.
Come si può notare dagli esempi di cui sopra, bisogna sempre verificare l’ambito globale nel quale gli interventi vengono posti in essere. Infatti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia (art. 3 DPR n.380/2001), risultano essere inglobanti rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria, quale, a titolo di esempio, la mera tinteggiatura delle pareti. Pertanto, anche quest’ultimo risulterà agevolato, anche se, di per sé, preso singolarmente, è un intervento di manutenzione ordinaria (circolari n.57/E e n.121/E del 1998) per il quale la detrazione opera solamente se effettuata sulle parti comuni condominiali.
Altra casistica di detrazione particolare riguarda la possibilità, o meno, di detrarre nel suo complesso tutte le spese sostenute per l’intervento. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 4 luglio 2008 n.208/E, ha chiarito, con riferimento alla detrazione del 65%, la detraibilità “unicamente delle spese strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico”. Pertanto non tutte le spese sono agevolabili ai fini della detrazione, bensì solo quelle strettamente collegate con la tipologia di intervento posta in essere e per le quali il tecnico esprime il suo parere conforme.
Con un esempio chiariamo meglio il disposto normativo. Nel caso di una sostituzione della caldaia e di una contestuale sostituzione della pavimentazione dell’unità immobiliare, non sarà possibile ammettere alla detrazione del 65% quest’ultimo intervento, in quanto non attinente con la sostituzione della caldaia (per la quale si potrà beneficiare, in via alternativa tra loro, della detrazione per risparmio energetico ovvero per la ristrutturazione edilizia). Se si tratta, infatti, di interventi necessari e conseguenti all’intervento eseguito, la detrazione compete.
In ultima analisi, tutte le tipologie di interventi che, se prese singolarmente, non beneficerebbero della detrazione né per ristrutturazioni edilizie né per risparmio energetico, ne possono beneficiare alle condizioni sopra enunciate, ossia:
- quando siano poste in essere con interventi maggiori (e per i quali la detrazione compete a prescindere) in forza del principio di assorbimento;
- ovvero siano delle spese necessarie e strettamente connesse all’intervento eseguito nell’immobile.
Marco Beacco – Centro Studi CGN