Eventi dannosi: sopravvenienze passive deducibili ai fini IRAP

Nel corso di Telefisco 2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le sopravvenienze passive contabilizzate in seguito alla perdita totale di beni strumentali dovuta a un evento calamitoso sono deducibili ai fini IRAP. Nello specifico agli esperti dell’Amministrazione Finanziaria é stato domandato se il componente negativo di reddito, rilevato quale contropartita dello stralcio dei beni dall’attivo dello Stato Patrimoniale, assuma rilevanza ai fini IRAP ancorché contabilizzato tra i componenti  straordinari di reddito.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Circolare n. 27 del 26.05.2009 aveva precisato che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, nonostante la loro imputazione nella parte straordinaria del conto economico. Se così non fosse non ci sarebbe coerenza in un sistema che considera rilevanti le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimonio (art.5 D.Lgs. 446/97) e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che normalmente partecipano al processo produttivo. Inoltre non può essere trascurata neppure la circostanza che le componenti reddituali rilevate in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi d’esercizio che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, sotto forma di quote d’ammortamento.

Secondo l’Agenzia, alle medesime conclusioni si deve giungere con riferimento alle sopravvenienze passive rilevate in seguito alla perdita totale di beni strumentali dovuta a un evento calamitoso, essendo tale fattispecie assimilabile, anche sul piano contabile, all’alienazione degli stessi beni.

A conferma di tale impostazione viene richiamato l’OIC n. 16, in base al quale le immobilizzazioni materiali perdute per incendio o altri eventi estranei all’ordinaria attività dell’impresa vanno considerate come alienate. In conseguenza di tali eventi emergerà una sopravvenienza passiva che confluirà tra gli oneri straordinari (voce E21) e, al pari delle minusvalenze derivanti dalla vendita di beni strumentali e patrimoniali, sarà deducibile ai fini IRAP. In maniera speculare, l’impresa dovrà rilevare tra i proventi straordinari (voce E20) l’eventuale rimborso di terzi (per esempio il risarcimento del danno da parte della compagnia di assicurazione).

Pertanto, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, le sopravvenienze attive e passive derivanti dalla perdita totale di beni strumentali dovuta a un evento calamitoso concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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