Il D.L. Misure urgenti per l’emergenza abitativa approvato il 12 marzo 2014 prevede che l’aliquota per la cedolare secca per i contratti di locazione a canone agevolato passi dal 15% al 10% dal primo gennaio 2014 e fino al 2017. Ecco quali sono le conseguenze.
Tale modifica segue la riduzione già praticata nel corso del 2013, che prevedeva una contrazione dal 19% al 15%.
Il contratto di locazione agevolato (detto anche concordato) diventa decisamente più conveniente dal punto di vista fiscale per il locatore: l’intenzione del governo, infatti, è quella di incentivare la stipula di questa tipologia di contratti (prevista, ricordiamolo, dalla Legge 431/1998, all’articolo 2 comma 3) e invogliare le parti alla registrazione del contratto stesso, facendo emergere tutto il “non dichiarato”.
Le locazioni libere, invece, rimangono con l’aliquota al 21%.
Anche per i contratti “3+2” già in essere a partire dal primo gennaio 2014 e fino al 2017, è possibile godere dell’aliquota agevolata. Coloro, invece, che hanno stipulato un contratto agevolato senza optare per la cedolare secca, possono cambiare il regime entro il termine del pagamento annuale dell’imposta di registro.
Si ricorda che il contratto di locazione agevolato è un contratto standard, stipulato dai rappresentanti sindacali dei piccoli proprietari e degli inquilini, che prevede delle zone censuarie nelle quali si applicano determinati canoni di locazione, a condizione che l’immobile si trovi in un uno dei Comuni ad alta intensità abitativa (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) o in quelli confinanti.
Giacomo Forato – Centro Studi CGN