Il trust è un istituto di origine inglese il cui termine è riconducibile al significato di “fiducia” e la cui principale caratteristica è certamente la flessibilità. Mediante il trust è possibile disciplinare una serie di rapporti giuridici intesi a ottenere tutela e riservatezza, vincoli di destinazione e utilizzo e in generale una netta separazione del patrimonio di un determinato soggetto sia mediante un atto tra vivi sia “mortis causa”.
Lo schema di funzionamento più classico di questo istituto prevede che un soggetto, che chiameremo disponente, conferisca uno oppure alcuni dei propri beni in capo al trust, ovvero ne trasferisca la proprietà in capo ad un altro soggetto, che chiameremo fiduciario al fine di realizzare un determinato interesse legittimo.
Salvo che il trust non preveda espressamente in modo diverso, la proprietà dei beni è trasferita in maniera irrevocabile in capo al nuovo soggetto, il quale dovrà disporne secondo quanto stabilito nell’atto al fine di soddisfare i bisogni dei soggetti che sono stati nominati quali beneficiari.
L’eventuale controllo sull’operato del fiduciario o “trustee” potrà essere esercitato direttamente dal disponente oppure mediante una figura di sua fiducia che prende il nome di “protector”.
Quanto ai beni che è possibile trasferire mediante trust, essi possono essere scelti all’interno di una vasta categoria, che va dalle semplici somme di denaro ai conti correnti bancari, titoli di credito, fondi comuni di investimento, azioni e quote societarie, mobili, opere d’arte e beni preziosi, automobili, imbarcazioni e immobili. I beni possono originariamente appartenere sia a persone fisiche che a società.
La maggiore differenza tra il mandato fiduciario di diritto continentale e il trust di diritto continentale risiede nel fatto che con il trust siamo di fronte ad un vero e proprio trasferimento di proprietà e non ad una semplice intestazione. In altre parole il disponente, nei confronti dei beni che ha individuato, si spossessa di ogni diritto poiché si trova di fronte ad una vera e propria traslazione del diritto di proprietà, che viene così compresso in capo al soggetto fiduciario attorno al quale ruota tutto l’istituto giuridico. In cambio il disponente avrà la completa protezione dei beni e vedrà soddisfatti i propri bisogni, secondo i dettami dell’atto di trust.
Questo istituto giuridico è pertanto indicato tanto per la protezione patrimoniale (in virtù della sua perfetta “blindatura patrimoniale”), quanto per realizzare intenti di segregazione (e quindi riservatezza) in particolare per le partecipazioni societarie e, in generale, ove si voglia separare il patrimonio personale dell’imprenditore da quello aziendale.
È inoltre utilizzato per la tutela dei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose come ad esempio medici, avvocati, funzionari, ecc ed in generale per tutela da tutti i comportamenti personali avventati (gioco d’azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).
È inoltre molto utile nella tutela nelle successioni, in particolare verso soggetti minori e soggetti diversamente abili, in quanto consente di rappresentarne gli interessi con maggiore efficacia e prontezza.
In merito a possibili distorsioni dell’utilizzo del trust come mezzo per distrarre patrimoni e per agire ad esempio in frode ai creditori, per eludere il fisco, oppure per aggirare norme inderogabili come quelle in materia di successione va chiarito che ogni azione sui beni conferiti resta sempre impregiudicata.
In altre parole di fronte ad utilizzi poco leciti di questo strumento sono sempre esperibili azioni quali la revocatoria.
Questo strumento, se ben utilizzato permette in genere ampie tutele senza alcun rischio di incorrere in alcuna violazione delle norme civilistiche o fiscali.
Massimo Tonci – www.massimotonci.it