Forse non tutti sanno che dal prossimo 6 aprile coloro che impiegano al lavoro una o più persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori, devono preventivamente richiedere il certificato penale. Vediamo come far fronte a questo imminente adempimento.
Il nuovo art. 25-bis del DPR 313/2012 infatti, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n.39 del 4 marzo scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 68/2014, in attuazione della direttiva comunitaria n. 92/2011 e relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, così recita:
“Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.
La nuova disposizione entrerà in vigore il prossimo 6 aprile (lunedì, pertanto) e, ad oggi, non sono previsti periodi transitori.
La novità interessa tutte le attività organizzate a favore di minori (attività sportive, attività parrocchiali, campi estivi, attività di baby sitting, ecc.), svolte anche da volontari e organizzate sia da soggetti profit, che dai soggetti del terzo settore, cioè onlus, associazioni di volontariato, di promozione sociale, associazioni culturali, associazioni e società sportive dilettantistiche, pro loco, ecc..
Il documento va richiesto al Casellario Giudiziale del Tribunale cui ha sede il datore di lavoro, ovvero on-line.
I dubbi che si presentano sono importanti e in corso di approfondimento:
- chi deve richiedere il certificato penale? il lavoratore/volontario ovvero il “datore di lavoro”?
- come si deve operare nei casi in cui il casellario non sia informatizzato e venga chiesto il certificato di un soggetto non residente nella giurisdizione del tribunale del “datore di lavoro”?
- quali sono i costi relativi al rilascio, che comprendono sicuramente almeno i 16 Euro della marca da bollo (richiedendo il certificato on-line ci sono ulteriori 90,00 Euro da versare per ogni nominativo)?
- sarà possibile ricorrere all’autocertificazione?
- la richiesta deve essere effettuata solo per rapporti a partire dal 6 aprile?
È auspicabile che quanto prima venga fatta chiarezza, anche perché il 6 aprile è vicino e la sanzione da pagare è molto pesante.
Il Ministero della Giustizia precisa che l’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi soggetti, individuati anche in un ente o in un’associazione di volontariato, seppur in forma organizzata e non occasionale e sporadica, si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. L’obbligo non sorge, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro. Pertanto, il certificato penale va richiesto dal datore di lavoro, sia esso privato, Ente o Associazione, solo se riveste, nei confronti del soggetto terzo, la qualifica di sostituto d’imposta.
Rita Martin – Centro Studi CGN