Studi di settore: qualche novità migliorativa per le attività economiche dalla circolare 30/E

L’imperativo per il periodo d’imposta 2010 è quello accentuare sempre più la territorialità degli studi di settore e di affinare i relativi correttivi.

Inoltre, secondo l’Amministrazione Finanziaria, nella determinazione dei risultati di GE.RI.CO., è necessario tenere conto, da un lato dell’impatto degli elementi di calcolo su scala regionale e, dall’altro, dell’impatto crescente degli outlet ubicati nei pressi dei tradizionali negozi d’abbigliamento.

La circolare n. 30/E del 28 giugno 2011, emanata dall’Agenzia delle Entrate, al riguardo, disegna il perimetro di influenza degli studi per il periodo d’imposta 2010 al fine di contenere l’impatto della congiuntura economica.

Per quanto riguarda la territorialità, infatti, la circolare in commento ha fissato due nuovi indici per tenere conto del luogo in cui il contribuente svolge la propria attività. In particolare, il primo tiene conto della territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale, differenziando il territorio nazionale in base ai canoni d’affitto delle case a seconda del comune, della provincia, della regione e dell’area territoriale. Il secondo indice è, invece, collegato alle retribuzioni degli intermediari del commercio, determinati su base regionale, e tiene conto del peso delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi, sempre a livello territoriale.

La Circolare n. 30/E, inoltre, prende in esame il settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori, che, si ricorda, rappresenta il secondo settore elaborato su base regionale dopo quello delle costruzione edili. In merito, l’Amministrazione Finanziaria, per cercare di delineare quali effetti, legati al fenomeno dell’outlet, si ripercuotano su un’area di mercato intorno a cui gravita la rete low cost e allo scopo di rilevare, quindi, l’impatto sulla stima dei ricavi, precisa che i nuovi studi di settore tengono conto della distanza di percorrenza, espressa in minuti, di ogni comune dai cosiddetti Factory Outlet Center (FOC).

Inoltre, il documento di prassi in esame analizza quattro tipologie di correttivi anticrisi. In particolare, viene esaminato il correttivo per la normalità economica rivolto a chi, sebbene mostri un indice di coerenza nella gestione delle rimanenze iniziali, presenta una riduzione dei ricavi e dei compensi 2010 rispetto al 2009. I correttivi individuati dall’Amministrazione Finanziaria per la crisi economica si applicano, invece, agli studi odontoiatrici e a quelli riguardanti il trasporto merci su strada.

Particolare attenzione, inoltre, è stata riposta agli studi di settore nei quali si registra una riduzione dei margini economici e della redditività e, infine, ulteriore interesse è stato mostrato nei confronti del correttivo individuale, che coinvolge tutti i 206 studi di settore, e che tiene conto, da un lato, della contrazione dei costi variabili per le imprese e, dall’altro, della ritardata percezione dei compensi per le attività professionali.

Per ciò che attiene alla rilevanza della percentuale di lavoro, negli gli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2010 viene stabilita una distinta e nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori. In particolare, nella circolare n. 30/E/2011 è precisato che detta stima è basata sulle teste, normalizzate in base alla percentuale di lavoro svolto. In altri termini non si tiene più conto delle spese sostenute per remunerare l’attività prestata.

Infine, si ricorda che, in conformità con quanto stabilito nella circolare n. 23/E del 22 giugno 2006, l’Amministrazione Finanziaria, con la suddetta circolare n.30/E del 28 giugno 2011 ammette la possibilità, per il contribuente, qualora sia più favorevole, di invocare l’applicazione retroattiva dello studio di settore evoluto. La medesima possibilità, peraltro, è ammessa per giustificare le differenze tra l’ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti emersi dalla versione precedente del medesimo studio di settore.

Il principio enunciato dall’Amministrazione, tuttavia, vale, in via generale, per ciò che attiene l’applicazione dell’analisi di congruità e dell’analisi di normalità economica, per tutti gli studi sottoposti a revisione nel triennio 2007-2010. Nell’ambito della retroattiva applicazione dello studio, tuttavia, non devono essere considerati i correttivi predisposti per la crisi congiunturale poiché questi ultimi sono stati predisposti sulla base di condizioni ben definite, tenendo conto di un specifico periodo temporale, che non sussistevano negli anni d’imposta precedenti.